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Giurisprudenza Penale Procedura Penale

Risponde di peculato il dipendente pubblico che naviga su internet con il computer dell’ufficio

Redazionedi Redazione26 Aprile 2019Aggiornato il:26 Aprile 2019
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Cassazione penale, sez. VI, 21 maggio 2008, n. 20326

Un dipendente della pubblica amministrazione utilizza il computer dell’ufficio per uso personale, in particolare, navigando in internet, scarica tramite dvd collegato al pc, su archivi personali, dati e immagini non riguardanti la pubblicazione funzione, diversi dei quali di carattere pornografico.
Nei confronti di tale dipendente pubblico, incensurato, si instaura un procedimento penale nanti il Tribunale per il reato di peculato ex art.314 c.p. e viene applicata la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico servizio.
In sede di appello ex art.310 c.p.p., l’ordinanza della misura interdittiva viene revocata dallo steso Tribunale per insussistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza sia delle esigenze cautelari rilevando in particolare l’assenza di un danno per la pubblica amministrazione a causa dell’operato dell’imputato, considerando “fatto notorio” che il pc dell’ufficio della p.a. fosse perennemente collegato alla rete elettrica/telefonica, così da comportare costi fissi per la stessa p.a. indipendentemente dalla navigazione in internet; inoltre, in punto di pericolo di reiterazione del reato, il giudice d’appello ha escluso quest’ultimo pericolo sulla base della mera incensuratezza dell’imputato nonché dell’atteggiamento collaborativo assunto dallo stesso durante l’interrogatorio.

Secondo la Cassazione, l’art.314 c.p. oltre a tutelare il patrimonio della p.a. tende ad assicurare altresì il corretto andamento degli uffici della stessa pubblica amministrazione, basato su un rapporto di fiducia e di lealtà col personale dipendente: la natura plurioffensiva del reato di peculato implica che l’eventuale mancanza di danno patrimoniale conseguente alla appropriazione non esclude la sussistenza del reato, considerando che rimane pur sempre leso dalla condotta dell’agente l’altro interesse, diverso da quello patrimoniale, protetto dall’art.314 c.p., cioè quello del buon andamento della p.a. ( tra le altre Cass. pen., sez. VI, 4 ottobre 2004, n.2963).
Il giudice ( di rinvio) di merito inoltre, nel motivare in punto di sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, dovrà tenere conto del fatto che sono stati trovati sul pc e sul dvd in questione ben 10.000 files, di cui solo una minima parte di natura relativa alle funzioni pubbliche esercitate. Infine, per quanto concerne i requisiti richiesti dalla giurisprudenza per l’esclusione del reato di peculato, la Corte richiama il decreto del Ministro per la funzione pubblica 31 marzo 1994 secondo il quale “il dipendente è autorizzato ad usare il telefono dell’ufficio per comunicazioni private, al fine di evitare che si determini un disagio ancora maggiore per l’organizzazione del lavoro qualora il soggetto dovesse, per far fronte alla necessità di comunicare durante l’espletamento del servizio, interromperlo o abbandonarlo”. Ma la fattispecie de qua non rientra nel caso eccezionale preso in considerazione dal provvedimento amministrativo sopra citato in quanto l’accesso ad un sito pornografico non può certo ritenersi espressione di un bisogno di comunicare tale da giustificare l’interruzione delle proprie mansioni lavorative all’interno dell’ufficio pubblico.
(Valter Marchetti)

Clicca e scarica il testo integrale della sentenza ⇣
Cassazione penale, sez. VI, 21 maggio 2008, n. 20326

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