Cassazione penale, sez. III, 21 novembre 2023, n. 46682
Il rilascio di un permesso di costruire illegittimo integra il reato di abuso di ufficio
Il rilascio di un permesso di costruire illegittimo (e nello stesso senso, si deve ritenere, anche il rilascio di un permesso in sanatoria) perché non conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, secondo quanto prescritto dagli artt. 12 e 13 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, integra il requisito della “violazione di legge” rilevante ai fini della configurabilità del reato di abuso d’ufficio di cui all’art. 323 cod. pen. nella nuova formulazione ad opera dall’art. 23 d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con modifiche nella legge 11 settembre 2020, n. 120, non residuando margini di discrezionalità amministrativa. (in senso conforme Sez. 3 n. 26834/2020, n. 39462/2012).
Art. 323 cod. pen. Abuso d'ufficio
Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.
Cassazione penale, sez. III, 21 novembre 2023, n. 46682