Cassazione civile, sez. II, 27 settembre 2011, n. 19755
«Gli organi di polizia municipale, nel territorio di competenza, sono abilitati a compiere legittimamente la loro attività di accertamento istituzionale nell’ambito dell’espletamento dei servizi di polizia stradale, senza che abbia rilievo la circostanza relativa alla tipologia della strada che attraversa lo stesso, e quindi ben possono effettuare accertamenti e contestazioni di violazioni di norme del codice della strada anche quando il tracciato su cui si verifica l’infrazione sia una strada statale al di fuori del centro abitato.
In proposito va osservato quanto segue.
A norma della L. n. 689 del 1981, art. 13, comma 3, “all’accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria”.
L’art. 57 cod. proc. pen. indica fra gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria “le guardie dei comuni”, con competenza “nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza”.
Secondo la L. 7 marzo 1986, n. 65, art. 5 (recante la legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale), il “personale che svolge servizio di polizia municipale”, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, ha funzioni di polizia stradale (comma 1, lett. b), in correlazione con quanto stabilito dal codice della strada vigente, dovendosi ritenere rinvio formale e non recettizio quello contenuto in tale norma al codice della strada del 1959.
In base al disposto della L. n. 65 del 1986, art. 3, gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano le loro funzioni istituzionali “nel territorio di competenza”.
Questa disciplina generale, che identifica l’ambito territoriale di competenza della polizia municipale con il territorio comunale, e che caratterizza la polizia locale per la dimensione territoriale comunale di esercizio delle funzioni (Corte cost., sentenza n. 740 del 1988), trova un puntuale riscontro nell’art. 12 C.d.S, che al comma 1, lett. e), attribuisce l’espletamento dei servizi di polizia stradale “ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell’ambito del territorio di competenza”, ed è richiamata dall’art. 22 reg. esec. C.d.S. del 1992, il quale dispone, al comma 3, che “i servizi di polizia stradale sono espletati dagli appartenenti alle amministrazioni di cui all’art. 12, commi 1 e 2, del codice, in relazione agli ordinamenti ed ai regolamenti interni delle stesse”.
Il comma 3 dell’art. 11, che in materia di servizi di polizia stradale (inclusi la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale) li demanda al Ministro dell’interno, con la sola salvezza delle attribuzioni dei Comuni per quanto riguarda i centri abitati, non attiene alla delimitazione della competenza della polizia municipale in materia di servizi di polizia stradale, ma alla direzione e predisposizione dei relativi servizi, come è fatto palese dall’ultima parte del comma, che riserva in ogni caso al Ministero il coordinamento dei servizi.
Gli agenti ed ufficiali di polizia municipale, pertanto, in conformità della regola generale stabilita dalla L. n. 689 del 1981, art. 13 in tema di accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa all’intero territorio comunale, hanno il potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto tale territorio, anche, quindi, su strade statali al di fuori del centro abitato. Ne deriva che, una volta stabilito che gli ufficiali e gli agenti della polizia municipale hanno tale potere nell’ambito dell’intero territorio comunale, gli accertamenti di violazioni del codice della strada da essi compiuti in tale territorio debbono ritenersi per ciò stesso legittimi sotto il profilo della competenza dell’organo accertatore, restando l’organizzazione, la direzione e il coordinamento del servizio elementi esterni all’accertamento, ininfluenti su detta competenza».
Cassazione civile, sez. II, 27 settembre 2011, n. 19755