Cassazione civile, sez. V tributaria, ord. 16 novembre 2010, n. 23155
La Cassazione decide con ordinanza ex art. 375, n. 5 c.p.c., per manifesta fondatezza, accogliendo il ricorso di un avvocato contro la decisione d’appello della CTR Puglia per mezzo della quale il ricorrente era stato condannato al pagamento dell’IRAP in quanto proprietario di uno studio di 100mq, ritenuto struttura organizzativa suscettibile di accrescere la capacità di guadagno del professionista.
La Corte ha ricordato come, per giurisprudenza costante, i presupposti dell’IRAP vadano ravvisati nel possesso di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio della professione ovvero nell’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui e che, in particolare per quel che rileva nella specie, il solo possesso di un modesto studio per un professionista è stato ritenuto bene strumentale non eccedente il minimo.
Con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria, sulla scorta di tali principi, il giudizio dovrà pertanto compiersi nel senso dell’accertamento del fatto che lo studio del ricorrente, per la sua ubicazione e le sue dimensioni, possa essere considerato quale bene strumentale eccedente la dotazione minimale oltre la quale scatta l’imposizione.
Cassazione civile, sez. V tributaria, ord. 16 novembre 2010, n. 23155