Cassazione civile, sez. I, 4 aprile 2024, n. 8955
Cosa sono i predicati nobiliari e diritto alla cognomizzazione del predicato nobiliare
Con predicato nobiliare si intende l’indicazione di una località geografica che specifica un titolo nobiliare.
La legge italiana non offre una nozione del predicato nobiliare mentre si rinviene un riferimento al predicato nobiliare nei testi unici relativi alle tasse sulle concessioni governative emanati nel periodo monarchico e nel periodo repubblicano dove il predicato è indicato come “il nome di antico feudo o possesso territoriale che si unisce al titolo”.
Il predicato nobiliare può essere definito come un particolare attributo consistente nella preposizione “di” seguita dall’appellativo di una località geografica, anche di fantasia, oppure di una carica o di una impresa, che può essere aggiunto ad un titolo nobiliare o ad un cognome al fine di meglio specificarlo.
Predicati nobiliari feudali, allodiali e onorifici
È possibile distinguere e classificare i predicati in tre categorie: feudali, allodiali e onorifici.
- Se il predicato si riferisce ad una località geografica su cui il detentore del titolo nobiliare aveva potere con un’investitura feudale in tal caso si tratta di predicato “feudale“.
- Se o su cui non si ha prerogativa ma che costituisce un possedimento patrimoniale in tal caso si tratta di predicato “allodiale“.
- Se il predicato è un nome di pura fantasia o è relativo a particolari imprese si tratta di predicato “onorifico”.
Predicati nobiliari nella Costituzione italiana
Secondo la XIV disposizione transitoria dell’attuale Costituzione italiana i titoli nobiliari non sono più riconosciuti mentre i predicati dei titoli nobiliari esistenti prima del 28 ottobre 1922 (data della marcia su Roma) valgono come parte del nome.
Detta norma ha conferito un vero e proprio diritto soggettivo alla “cognomizzazione” del predicato in favore di coloro ai quali spettava, anteriormente al 28 ottobre 1922, il titolo nobiliare ad esso connesso.
Se per un verso il legislatore costituente non ha ritenuto compatibile con le esigenze democratiche la conservazione di distinzioni come i titoli nobiliari, idonei a rafforzare i privilegi derivanti dalla nascita, per altro verso ha considerato meritevole di tutela l’aspetto relativo alla conservazione del patrimonio storico-familiare italiano. Di conseguenza è stata negata qualsiasi rilevanza giuridica allo status nobiliare ma è stata tuttavia mantenuta rilevanza giuridica al predicato come parte del nome in virtù della necessità della identificazione di persone appartenenti a famiglie già conosciute per mezzo del loro predicato.
In tema di predicati nobiliari sono stati sanciti alcuni principi dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 101 del 1967, richiamati, successivamente, dalla giurisprudenza di legittimità con tre specifiche pronunce, il cui contenuto è stato sostanzialmente ribadito anche in Cassazione civile n. 32155 del 2023, secondo cui:
- I predicati dei titoli nobiliari possono essere cognomizzati solo se esistenti prima del 28 ottobre 1922 e già riconosciuti prima dell’entrata in vigore della Costituzione (cfr. Cass. n. 2361 del 1978);
- La cognomizzazione dei predicati di titoli nobiliari è quindi possibile, secondo la menzionata sentenza della Corte costituzionale, sempre che si tratti di predicati di titoli nobiliari anteriori al 28 ottobre 1922, riconosciuti prima dell’entrata in vigore della Costituzione e nei limiti della tutela giurisdizionale che nell’ordinamento riceve il diritto al nome (cfr. Cass. n. 2426 del 1991);
- Fanno parte del nome i predicati di titoli nobiliari purché esistenti prima del 28 ottobre 1922 e riconosciuti prima dell’entrata in vigore della Costituzionee in quanto veri e propri elementi d’individuazione e d’identità della persona (cfr. Cass. n. 10936 del 1997).
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Cassazione civile, sez. I, 4 aprile 2024, n. 8955