Consiglio di Stato, sez. VI, 31 marzo 2011, n. 1998
«Secondo un condiviso orientamento può affermarsi che un provvedimento amministrativo ha natura meramente confermativa (e che non ne è necessaria l’autonoma impugnativa) allorquando esso, senza acquisizione di nuovi elementi di fatto e senza alcuna nuova valutazione, tiene ferme le statuizioni in precedenza adottate.
Al contrario, se viene condotta un’ulteriore istruttoria, anche per la sola verifica dei fatti o con un nuovo apprezzamento di essi, il mantenimento dell’assetto degli interessi già disposto ha carattere di nuovo provvedimento, poiché esprime un diverso esercizio del medesimo potere: è dunque necessario, affinché possa escludersi che un atto sia meramente confermativo del precedente, che la sua formulazione sia preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, giacché solo l’esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure mediante la rivalutazione degli interessi in gioco ed un nuovo esame degli elementi di fatto e diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, può dar luogo ad un atto propriamente confermativo in grado, come tale, di dar vita ad un provvedimento diverso dal precedente e, quindi, suscettibile di autonoma impugnazione (Cons. Stato, IV, 15 settembre 2010, n. 6878)».
Consiglio di Stato, sez. VI, 31 marzo 2011, n. 1998