Consiglio di Stato, sez. V, 28 aprile 2011, n. 2534
La reiterazione del vincolo urbanistico in una variante al PRG non comporta modifiche alla natura, alla funzione e al contenuto dello strumento urbanistico generale cosicché il regime di impugnazione deve intendersi il medesimo delle delibere originarie di pianificazione territoriale. E pertanto il termine per proporre ricorso decorre per tutti gli interessati (compresi i proprietari di terreni colpiti dai vincoli reiterati), dall’ultimo giorno della pubblicazione nell’albo pretorio del provvedimento con il quale è intervenuta l’approvazione definitiva dello strumento urbanistico.
Tanto è il corollario del principio in forza del quale, in tutti i casi in cui non sia necessaria la notificazione individuale del provvedimento amministrativo e sia al contempo prescritta da una norma di legge o di regolamento la pubblicazione dell’atto in un apposito albo, il termine per proporre l’impugnazione decorre dal giorno in cui sia scaduto il periodo della pubblicazione.
Le varianti a contenuto generale o di ampie zone e comparti territoriali, devono essere contestate in giudizio nel termine decadenziale decorrente dalla data di pubblicazione, non essendo richiesta la notificazione agli interessati né il decorso dell’ulteriore termine di efficacia.
Consiglio di Stato, sez. V, 28 aprile 2011, n. 2534