Cassazione civile sez. III, 11 dicembre 2020, n. 282
La revisione della patente per tre violazioni da cinque punti in un anno non presuppone la preventiva comunicazione delle variazioni di punteggio.
La revisione della patente per tre violazioni da cinque punti in un anno non presuppone la preventiva comunicazione delle variazioni di punteggio. In tema di patente a punti, a norma dell’art. 126-bis, 5 comma del Codice della Strada, come modificato dall’articolo 22, comma 1, lettera b), della Legge 29 luglio 2010, n. 120, dal 13 agosto 2010, se viene commessa un’infrazione da almeno 5 punti, cui seguano, nell’arco di successivi 12 mesi, altre due violazioni da almeno 5 punti ciascuna, è prevista la revisione della patente di guida.
Come noto e come confermato da giuriprudenza costante, la comunicazione della variazione di punteggio a cura dell'Anagrafe nazionale è atto privo di contenuto provvedimentale, avendo funzione meramente informativa. La fonte della decurtazione del punteggio patente è costituita dal verbale di contestazione (ovvero dell’ordinanza-ingiunzione che, rigettando il ricorso amministrativo, confermi il verbale anche per la parte concernente la sanzione accessoria), ed è espressione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa.
Il provvedimento di revisione della patente è anch’esso fondato sulla definitività dell’accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali è stato decurtato il punteggio dalla patente di guida. Detto provvedimento di revisione della patente non presuppone l’avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che l’interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo-punti.
Cassazione civile sez. III, 11 dicembre 2020, n. 282