Cassazione penale, sez. IV, 14 gennaio 2010, n. 1459
Lo sciatore “prudente” ovvero che abbia rispettato tutte le regole previste dalla pratica dello sport non è chiamato a rispondere di lesioni colpose, anche se sulla pista da sci abbia cagionato lesioni a terzi a seguito di una condotta in qualche modo a lui riferibile.
Nel caso di specie l’imputato, all’epoca dei fatti, stava percorrendo una pista nera denominata “Vertigine bianca”, destinata a sciatori molto esperti ed aveva perso uno sci che aveva poi provocato la caduta e le lesioni di un altro sciatore. Già assolto in primo grado dal Giudice di Pace di Cortina, non essendo stata ravvisata in capo allo stesso una condotta non conforme a regole prudenziali, vede confermato in verdetto dai giudici di Piazza Cavour secondo i quali, in mancanza di un condotta colposa, non ci può essere sentenza di condanna. “Il fatto caduta-distacco dello sci” non era da attruibuire “a condotta colposa” dello sciatore che sulla pista nera aveva osservato “tutte le regole di prudenza” previste dallo sport.
Cassazione penale, sez. IV, 14 gennaio 2010, n. 1459