TAR Lombardia Milano, sez. II, 18 aprile 2008, n. 1229
La sentenza in esame dispone il rigetto di un ricorso con il quale veniva impugnato l’assenso di un’Amministrazione comunale, a seguito di DIA, all’installazione di un cancello precludente l’accesso ad una strada vicinale.
Secondo le doglianze di parte ricorrente, la strada, il cui accesso rimaneva precluso, con conseguente impossibilità del transito pedonale e carraio, era destinata da tempo immemorabile ad uso pubblico.
Il TAR di Milano respinge il ricorso, ritenendo che l’affermazione sull’esistenza di un uso collettivo non sia, nella specie, supportata da idonei elementi probatori. Segnatamente il TAR, esaminata la documentazione prodotta, ritiene che l’area oggetto di interesse non possa qualificarsi come strada pubblica, né soggetta a servitù di pubblico transito, ma al più come strada gravata da servitù di passaggio a favore di un altro mappale.
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TAR Lombardia Milano, sez. II, 18 aprile 2008, n. 1229