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Giurisprudenza Penale Procedura Penale

La sospensione condizionale della pena prevale sull’indulto.

Redazionedi Redazione4 Agosto 2017Aggiornato il:4 Agosto 2017
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Cassazione penale, sez. unite, 15 ottobre 2010, n. 36837

Risolvendo un contrasto interpretativo, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che l’indulto non può concorrere con la sospensione condizionale della pena, poiché quest’ultimo beneficio prevale sul primo.L’indulto è applicabile solo ed esclusivamente in relazione a pene suscettibili di esecuzione, tant’è che esso viene a ripartirsi su tutte le pene cumulate (cfr. art. 174, comma 2, c.p.) dopo che dal cumulo siano state escluse le pene già eseguite, quelle estinte e quelle non eseguibili per qualsiasi causa.
Appare quindi inconciliabile con tale principio un’applicazione dell’indulto in contestualità con una decisione di sospensione della pena ex art. 163 c.p., ossia in relazione ad una pena non su scettibile in quel momento di esecuzione e, quindi, in una situazione nella quale viene ad essere impedita l’operatività del beneficio indulgenziale, il quale non è – in concreto – in grado di agire sotto alcun profilo.

«In particolare ed in sintesi si rileva:
che l’istituto della sospensione condizionale della pena ha finalità giuridico-sociali, esso mirando alla prevenzione della criminalità (cfr. ex multìs: Corte Cost. sent, n.434 del 1998) ed al ravvedimento del condannato, costituendo la disposta (e revocabile) decisione di sospensione dell’esecuzione della pena strumento di pressione nei confronti del reo in vista di una sua non recidivanza e dell’adempimento di obblighi di particolare valore sociale, integrando la decisione (conseguente ad un giudizio prognostico di astensione dalla reiterazione dei reati) una misura quanto mai opportuna tesa a tenere il condannato fuori dall’ambiente carcerario;
che le indicate finalità sarebbero, con tutta evidenza, vanificate dalla simultanea applicazione dell’indulto, non potendosi più porre in siffatto caso alcuna questione di revocabilità della sospesa esecuzione della pena, oramai condonata, e così eliminandosi il carattere disincentivante della misura di cui all’art. 163 C.P., non più suscettibile di costituire una remora per il condannato;
che, peraltro, non sussiste alcun interesse del condannato alla simultanea applicazione del benefìcio indulgenziale dal momento che la pena irrogata, ed in relazione alla quale é stato applicato il benefico di cui all’art. 163 C.P., é priva di esecutività;
che dalla mancata contestuale applicazione dell’indulto, inoltre, non deriva alcun danno per il condannato, atteso che costui, ove non risulti in prosieguo utilmente decorso “il periodo di prova” ex art. 163 C.P. (e non si verifichi, quindi, la definitiva estinzione del reato), può richiedere in qualsiasi momento l’applicazione del provvedimento indulgenziale con lo strumento dell’incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 672 C.P.P.;
che una decisione al riguardo non é inibita al giudice dell’esecuzione atteso che la pregressa mancata applicazione dell’indulto, essendo correlata ad una diversa situazione e non essendo stata determinata da alcuna valutazione di merito da parte del giudice della cognizione, non ha efficacia ostativa in sede esecutiva;
che dalla applicazione dell’indulto in contestualità con il beneficio della sospensione condizionale possono derivare inammissibili svantaggi per il condannato, in palese violazione del principio del favor rei al quale pure si sono richiamate alcune delle pronunzie che hanno privilegiato il diverso orientamento, atteso che, in caso di concorso o sopravvenienza di altri titoli esecutivi, il condannato non potrebbe, durante il decorso del periodo di prova ex art. 163 C.P., avvalersi in relazione ad essi del beneficio indulgenziale, se non -eventualmente- per la parte residua, una volta detratta la quota di condono applicata alla pena sospesa e rispettati i limiti stabiliti nel provvedimento di clemenza.
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte deve dunque affermarsi il principio per il quale l’indulto non può concorrere con la sospensione condizionale della pena, prevalendo sul primo quest’ultimo beneficio»
.

Cassazione penale, sez. unite, 15 ottobre 2010, n. 36837

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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