Cassazione penale, sez. unite, 28 marzo 2006, n. 13040
Con due conformi decisioni in pari data le Sezioni unite hanno affermato il principio secondo cui è legittima, da parte del g.i.p. che autorizza la prosecuzione delle indagini nei procedimenti contro ignoti, l’apposizione del termine di sei mesi di cui all’art. 406 comma 2 bis c.p.p., dovendosi applicare a detti procedimenti, per il rinvio operato dall’art. 415, comma 3, c.p.p., la disciplina prevista per la definizione delle indagini nei procedimenti contro soggetti noti.
Art 406 c.p.p.(commi 1 e 2)
Proroga del termine
1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice, per giusta causa, la proroga del termine previsto dall’articolo 405. La richiesta contiene l’indicazione della notizia di reato e l’esposizione dei motivi che la giustificano.
2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato.
Cassazione penale, sez. unite, 28 marzo 2006, n. 13040