Cassazione civile, sez. II, 22 aprile 2008, n. 10398
Come affermato nella sentenza in commento ed ulteriormente ribadito dalla medesima sezione della Corte di Cassazione in sentenza n. 10744, anche’essa depositata in data 22 aprile 2008, il coniuge in regime di comunione legale può testimoniare nelle controversie in cui sia parte l’altro coniuge e che abbiano ad oggetto dei crediti inerenti all’esercizio dell’impresa esclusiva di quest’ultimo.
Ai sensi dell’art. 178 c.c. l’acquisizione alla comunione dei beni destinati all’impresa di ciascun coniuge o incrementi dell’impresa stessa si verifica solo nel caso in cui essi sussistano all’atto dello scioglimento della comunione, non vige quindi in tale ipotesi il divieto di cui all’art. 426 c.p.c. per cui non possono essere assunte le deposizioni testimoniali delle persone aventi un interesse comune nella causa, tale da poter legittimare la loro partecipazione al giudizio.
Viceversa, il coniuge in comunione legale dei beni è incapace a testimoniare nelle cause aventi ad oggetto la domanda di pagamento per una prestazione d’opera non imprenditoriale, i cui proventi ricadrebbero immediatamente in comunione legale.
Cassazione civile, sez. II, 22 aprile 2008, n. 10398