TAR Abruzzo L’Aquila, Sez. I, 10 maggio 2011, n. 249
La legittimazione a gravare i titoli che assentono un nuovo intervento sul territorio può essere riconosciuta solamente a coloro che possano vantare un interesse qualificato ad opporvisi, in forza di uno stabile collegamento tra di essi e la zona incisa dalle rilasciate autorizzazioni (cd. vicinitas).
La vicinitas può essere desunta non solo dalla mera contiguità spaziale degli immobili detenuti dal ricorrente con quelli oggetto dell’intervento altrui, bensì dallo stabile ed effettivo collegamento, da indagare caso per caso, del ricorrente stesso con la zona di cui si vogliano preservare i valori urbanistico-edilizio-ambientali. Pertanto, non occorre che l’interesse tutelato sia tipicamente urbanistico, essendo del pari riconosciuta la tutelabilità di interessi di natura non prettamente immobiliare, ma comunque integranti un titolo di frequentazione del contesto interessato; in tale ottica, è legittimato all’impugnazione anche chi si ritenga leso, in relazione ad un interesse commerciale, dalla realizzazione dell’opera, allorché egli risulti stabilmente insediato nella zona.
Un operatore economico può ritenersi, in quanto tale, legittimato ad impugnare la concessione edilizia assentita ad un suo concorrente, ma perché il suo interesse processuale possa qualificarsi personale, attuale e diretto, deve potersi ravvisare la coincidenza, totale o parziale, del prevedibile bacino di clientela, idonea a determinare un apprezzabile calo del proprio volume di affari. In sostanza, l’insediamento commerciale realizzato ex novo nella zona può essere pregiudizievole e radicare un interesse tutelabile quando serve, in tutto o in parte, il medesimo bacino di clientela del ricorrente.
Con tali presupposti, il TAR dell’Aquila ravvisa, nel caso di specie, la legittimazione ad agire del ricorrente e, purtuttavia, respinge il ricorso perché inammissibile, con il rilievo che la concessione avversata era da ritenersi consolidata, attesa l’intempestività dell’impugnazione, in effetti, rivolta a titoli edilizi meramente ampliativi dell’iniziativa già autorizzata.
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TAR Abruzzo L’Aquila, Sez. I, 10 maggio 2011, n. 249