Cassazione penale, sez. III, 3 aprile 2008, n. 13983
Il reato di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis. cod. pen. può configurarsi a fronte di una qualsiasi forma di costringimento psico-fisico che sia idonea ad incidere sull’altrui libertà di autodeterminazione.
In particolare nei rapporti coniugali non ha valore scriminante il fatto che la donna non si opponga palesemente ai rapporti sessuali e li subisca passivamente.
Anche in tale contesto può configurarsi una forma di «costringimento fisico – psichico idoneo ad incidere sulla libertà di autodeterminazione, quando è provato che l’autore, per le violenze e minacce precedenti, poste ripetutamente in essere nei confronti della vittima, aveva la consapevolezza del rifiuto implicito della stessa agli atti sessuali».
Sul tema, per mezzo della richiamata sentenza della n. 14789/2004, la Suprema Corte, con espressione efficace, aveva già sottolineato come non esista all’interno del rapporto di coppia coniugale un “diritto all’amplesso”, né conseguentemente il potere di esigere o imporre una prestazione sessuale.
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Cassazione penale, sez. III, 3 aprile 2008, n. 13983