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Diritto urbanistico Edilizia Norme

Semplificazione delle procedure catastali.

Redazionedi Redazione22 Ottobre 2008
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Catasto

Legge 1 ottobre 1969, n. 679

(Gazz. Uff. 20 ottobre 1969, n. 266)

Art. 1 – Atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano
L’Amministrazione del Catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a provvedere alla sostituzione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano con nuovi atti idonei all’elaborazione meccanografica.
Il tipo, la forma e le caratteristiche dei nuovi atti saranno approvati con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 2 – Voltura dei beni iscritti nel catasto terreni
Agli artt. 55, 56, 57 e 57-bis del Testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572, variati con la legge 17 agosto 1941, n. 1043, sono apportate le modificazioni ed aggiunte di cui agli articoli seguenti.

Art. 3 – Domande di voltura dei beni iscritti nel catasto terreni
L’art. 55 è modificato come segue: “Le domande di voltura devono essere compilate, da chi ne ha l’obbligo, unitamente alle note di voltura specificanti i trasporti da eseguirsi in catasto in dipendenza dei trasferimenti oggetto di tali domande, sopra un modulo a stampa fornito dall’amministrazione. Il modulo a stampa deve essere richiesto all’Ufficio tecnico erariale ovvero all’Ufficio distrettuale delle imposte dirette i quali provvederanno al contestuale rilascio del certificato catastale dal quale risulti la ditta cui in catasto è iscritto ciascun immobile da volturare e tutti i dati catastali che lo distinguono. Il certificato catastale è rilasciato in esenzione dai diritti catastali, fermo restando il pagamento dell’imposta di bollo e dei tributi speciali. Le domande di voltura comprendenti anche le relative note di voltura, devono essere presentate all’Ufficio tecnico erariale nel termine di 30 giorni dall’avvenuta registrazione, da parte dell’Ufficio del registro e delle successioni, degli atti civili o giudiziali, o della denuncia di successione, relativi ai beni oggetto di trasferimento. L’obbligo della presentazione delle domande di voltura e della compilazione delle relative note di voltura incombe alle persone che, per le disposizioni contenute nelle leggi di registro e sulle successioni, hanno l’obbligo della registrazione degli atti civili o giudiziali o della denuncia di successione, nonché del pagamento delle relative imposte. Alla domanda di voltura, da assoggettare all’imposta di bollo, vanno allegati: a) la copia o estratto, in carta libera, degli atti civili o giudiziali, o della denuncia di trasferimento in causa di morte con la copia dei documenti relativi alla successione; b) il tipo di frazionamento di cui al seguente art. 57, quando il trasferimento riguarda particelle frazionate; e, qualora non vi sia concordanza fra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento, la domanda di voltura deve contenere: c) un elenco degli atti o documenti dimostranti i passaggi intermedi tra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento, completo degli estremi di rogito e di registrazione; d) la cronistoria dei passaggi intermedi, quando non siano mai stati posti in essere gli atti relativi ai medesimi passaggi; essa deve risultare da una dichiarazione della parte nel cui interesse viene chiesta la voltura, autenticata dal notaio, o da atto notorio nel caso di domanda di voltura dipendente da successioni. Il documento di cui alla lettera a) deve recare in calce apposita attestazione dell’Ufficio del registro e delle successioni, indicante la data e gli altri estremi dell’avvenuta registrazione, nonché gli estremi dell’avvenuto pagamento dei diritti catastali e dei tributi speciali. Per il documento di cui alla lettera b) valgono le norme del seguente art. 57. Nel caso in cui la nota di voltura viene compilata sulla scorta della cronistoria dei passaggi intermedi di cui alla lettera d), l’Ufficio tecnico erariale: fa constare negli atti del catasto che l’esecuzione della voltura avviene con annotazione di riserva e cioè ai soli effetti della conservazione del catasto e senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto; notifica l’eseguita voltura alla ditta che risulta iscritta in catasto come possessore dell’immobile volturato”.

Art. 4 – Obblighi dei notai e pubblici ufficiali ai fini delle volture
L’art. 56 è modificato come segue: “I notai ed in genere i pubblici funzionari all’uopo incaricati non possono redigere atti pubblici od autenticare scritture private riguardanti trasferimenti di beni, se dalle parti non sia loro consegnato il certificato catastale previsto dal precedente art. 55, nonché, se del caso, l’elenco degli atti o documenti di cui alla lettera c) ovvero la dichiarazione con la cronistoria di cui alla lettera d) dello stesso art. 55, e, quando si tratti di frazionamento di particelle, anche il tipo di cui al seguente art. 57. Negli atti redatti o autenticati gli immobili trasferiti devono essere descritti con i dati con cui sono riportati in catasto e deve essere fatto esplicito riferimento al certificato catastale nonché agli altri atti esibiti dalle parti ai sensi del precedente comma”.

Art. 5 – Tipo di frazionamento
L’art. 57 è modificato come segue: “Quando avviene il frazionamento di una particella, le parti interessate devono produrre, insieme con i documenti per l’esecuzione delle volture, il corrispondente tipo di frazionamento, da eseguirsi sopra un estratto autentico della mappa catastale e da firmarsi da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore, regolarmente iscritto nell’albo professionale della propria categoria. Il tipo di frazionamento deve essere sottoscritto per accettazione dalle parti interessate e sottoposto dal tecnico che l’ha firmato all’Ufficio tecnico erariale per la dichiarazione preventiva di regolarità ai fini dell’introducibilità in mappa. L’ufficio tecnico erariale è tenuto a rilasciare la dichiarazione entro 20 giorni dalla data di presentazione. Scaduto tale termine, i notai e i pubblici ufficiali di cui all’art. 56 possono redigere gli atti anche senza la presentazione della dichiarazione di regolarità. Il tipo di frazionamento, munito della dichiarazione di regolarità di cui al comma precedente, deve essere prodotto a corredo delle domande di voltura dipendenti da: a) atti pubblici o giudiziali o scritture private, con firme autenticate da notaio o accertate giudizialmente, purché posti in essere o autenticate entro 90 giorni dalla data di dichiarazione di regolarità apposta sul tipo stesso; b) denunce di successione, purché presentate all’Ufficio del registro entro il predetto termine di 90 giorni. In caso contrario la dichiarazione di regolarità si considera annullata”.

Art. 6 – Perfezionamento delle domande di voltura
L’art. 57bis è modificato come segue: “Se all’atto di presentazione della domanda di voltura l’Ufficio tecnico erariale ne rileva la incompletezza o la insufficienza o la imperfezione, concede a chi presenta la domanda un termine improrogabile di 30 giorni per il completamento, la integrazione e la regolarizzazione della domanda stessa. Ove alla scadenza del termine di cui al precedente comma non venga fornito quanto è stato richiesto, vi provvede l’Ufficio tecnico erariale, ponendo a carico dell’inadempiente le spese occorse, il cui importo viene iscritto dal procuratore del registro sopra apposito campione per operarne il recupero. Qualora, però, alla domanda di voltura, ove ne ricorra il caso, non risulti allegato il tipo di frazionamento, la voltura viene eseguita contestando alle due parti le particelle che dovranno frazionarsi. Per ottenere successivamente l’introduzione in catasto del frazionamento deve essere prodotto il tipo di frazionamento, redatto in aderenza all’atto o alla denuncia di successione e secondo le norme del precedente art. 57, con le firme delle parti autenticate. Se il tipo di allegato alla domanda di voltura non reca la dichiarazione di regolarità di cui al precedente art. 57, il tecnico che lo ha firmato è soggetto alla pena pecuniaria stabilita nell’art. 60, salvo che l’inadempienza sia imputabile all’Ufficio tecnico erariale per non avere questo rilasciata la dichiarazione nel termine previsto dal secondo comma del precedente articolo. Ove dalla verifica sopralluogo emergano difformità, eccedenti le tolleranze catastali, fra le dividenti di possesso riportate sul tipo di frazionamento e quelle di fatto stabilmente definite sul terreno, l’Ufficio tecnico erariale invita le parti a regolarizzare, entro il termine di 30 giorni, il tipo già esibito e riconosciuto non rispondente allo stato di fatto. Se le parti non provvedono a quanto loro viene richiesto, il tipo viene dichiarato inidoneo ai fini della conservazione del catasto e l’Ufficio tecnico erariale eseguirà il rilevamento delle dividenti di possesso, ponendo a carico delle parti le spese occorse, il cui importo viene iscritto dal procuratore del registro sopra apposito campione per operarne il recupero. Le particelle frazionate in base a tale rilevamento saranno affette da apposita annotazione di riserva intesa a far constare negli atti catastali che la voltura viene eseguita per i soli effetti della conservazione del catasto, senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto”.

Art. 7 – Volture dei beni iscritti nel catasto edilizio urbano
Le norme di cui ai precedenti artt. 2, 3, 4 e 6, ad eccezione di quelle concernenti il tipo di frazionamento di particelle iscritte nel catasto terreni, regolano anche le volture dei beni iscritti nel catasto edilizio urbano.

Art. 8 – Cambiamento nello stato dei terreni in dipendenza di costruzioni di fabbricati urbani
I possessori di particelle censite nel catasto terreni sulle quali vengono edificati nuovi fabbricati ed ogni altra stabile costruzione nuova, da considerarsi immobili urbani ai sensi dell’art. 4 della legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, indipendentemente dalle dichiarazioni previste dall’art. 28 della suddetta legge, hanno l’obbligo di denunciare all’Ufficio tecnico erariale il cambiamento verificatosi nello stato del terreno per effetto della avvenuta edificazione.
Le denunce devono essere compilate sopra un modulo a stampa fornito dall’amministrazione e devono essere presentate all’Ufficio tecnico erariale nel termine di sei mesi dalla data di riconosciuta abitabilità o agibilità dei locali.
Alla denuncia deve essere allegato un tipo mappale, riportante la rappresentazione grafica dell’avvenuta variazione da eseguirsi sopra un estratto autentico della mappa catastale comprendente la particella o le particelle sulle quali insistono, in tutto od in parte, i nuovi fabbricati e le altre stabili costruzioni edificate, con le relative attinenze coperte e scoperte.
Il tipo mappale deve essere firmato da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore regolarmente iscritto nell’albo professionale della propria categoria e deve essere sottoscritto per accettazione dal possessore delle particelle allibrate nel catasto terreni.
Le nuove linee topografiche da rappresentarsi nel tipo devono essere riferite a caposaldi della mappa.
Coloro che non osservino le disposizioni che precedono sono assoggettati ad una pena pecuniaria da lire 4.000 a lire 20.000 .
Le esenzioni dall’imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati, stabilite da leggi speciali, non possono essere accordate se le domande relative non siano corredate da attestazione, da rilasciarsi dall’Ufficio tecnico erariale di avvenuta presentazione sia della denuncia di cui al primo comma del presente articolo che della dichiarazione prevista dall’art. 28 della legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificata con D.Lgs. 8 aprile 1948, n. 514.

Art. 9 – Pene pecuniarie per inosservanza alle leggi sui catasti
L’art. 60 del Testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572, variato con la legge 17 agosto 1941, n. 1043, è sostituito dal seguente: “Coloro che non osservino le disposizioni di cui ai commi primo, quarto, quinto e sesto dell’art. 55, e quelle di cui agli articoli 56, 57 e 57-bis, sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 4.000 a lire 20.000. Alla stessa pena pecuniaria sono assoggettati coloro che non osservino le disposizioni di cui agli articoli 3, 7, 20 e 28 del regio decreto 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e dei quali gli ultimi due sostituiti dal decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514. L’accertamento delle violazioni spetta agli ingegneri dirigenti degli uffici tecnici erariali. Il relativo processo verbale è trasmesso all’intendente di finanza competente per territorio, per l’applicazione della pena pecuniaria, a norma degli articoli 55 e seguenti della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 10 – Verificazioni in interi comuni
I risultati delle variazioni accertate nello stato e nei redditi dei terreni, durante le verificazioni ordinarie e quelle straordinarie disposte d’ufficio per interi comuni, saranno pubblicati a cura dell’Amministrazione del Catasto e dei servizi tecnici erariali, che è tenuta a darne preventivo avviso con manifesti da affiggersi nei modi consueti per gli atti ufficiali.
Durante la pubblicazione, che deve aver luogo nei locali del comune in cui ha avuto luogo la verificazione, le variazioni accertate saranno portate a conoscenza dei possessori interessati rendendo ostensibili per un periodo di 30 giorni consecutivi i dati catastali modificati.
Durante la pubblicazione e nei successivi 30 giorni, ai possessori interessati è consentita la visura gratuita degli atti presso l’Ufficio tecnico erariale.
Gli eventuali reclami avverso le variazioni accertate dovranno essere prodotti alla Commissione censuaria comunale nel termine perentorio di 45 giorni successivi alla data di chiusura della pubblicazione.
Nessun’altra formalità nei confronti dei possessori è prescritta per l’espletamento delle verificazioni di cui al primo comma.
Resta fermo, però, l’obbligo di recapito della lettera d’avviso di cui all’art. 124 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con R.D. 8 dicembre 1938, n. 2153, limitatamente ai possessori di terreni che hanno provveduto nei termini alla dichiarazione delle variazioni nello stato e nei redditi prescritta dall’art. 57 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

Art. 11 – Accesso alle proprietà immobiliari per le verificazioni
L’art. 40 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572, è modificato come segue: “I tecnici erariali incaricati di effettuare le verificazioni dei beni iscritti o da iscrivere nel catasto, e i componenti delle commissioni censuarie, purché muniti di speciali tessere, hanno diritto di accedere alle proprietà immobiliari per gli accertamenti del caso. Chiunque farà opposizione sarà soggetto ad una pena pecuniaria da lire 1.000 a lire 10.000”.

Art. 12 – Formalità relative all’annotazione di riserva
L’annotazione di riserva, prevista dalle vigenti disposizioni catastali, viene apposta negli atti dei catasti terreni ed edilizio urbano, tanto nella motivazione della voltura quanto in corrispondenza delle singole particelle od unità immobiliari urbane cui l’annotazione si riferisce.
L’annotazione apposta alle particelle o alle unità immobiliari urbane viene registrata nei successivi passaggi o frazionamenti, e può essere cancellata su domanda del possessore cui le particelle o le unità immobiliari urbane risultano intestate.
La domanda di cancellazione deve essere corredata dalle copie autentiche degli atti idonei a dimostrare l’estinzione dei motivi per i quali la formalità era stata accesa; tale documentazione non è necessaria qualora sia trascorso un ventennio dalla data dell’atto che dette origine all’annotazione di riserva.
Ove la domanda di cancellazione venga respinta è ammesso il ricorso alle Commissioni censuarie, entro 30 giorni dall’avvenuta notificazione della relativa comunicazione motivata dell’Ufficio tecnico erariale.

Art. 13 – Rilascio delle certificazioni catastali
L’Amministrazione del Catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a rilasciare le certificazioni catastali (certificati, estratti e copie di atti dei catasti terreni ed edilizio urbano), sotto forma di riproduzione degli atti medesimi, con sistemi foto-eliografici o simili, ferma restando la dichiarazione di autenticità sulle certificazioni.
È data facoltà a chi ne fa domanda all’atto della richiesta di rilascio, di ritirare le certificazioni catastali presso l’Ufficio tecnico erariale e l’Ufficio distrettuale delle imposte dirette, anche nei casi nei quali è diversamente previsto dalle norme vigenti.
È altresì consentito ottenere le certificazioni catastali per posta, in plico raccomandato, ma in questo caso il richiedente è tenuto ad effettuare un deposito preventivo sul conto corrente postale intestato all’Ufficio tecnico erariale per le spese occorrenti (imposta di bollo, diritti catastali, tributi speciali e spese postali), salvo conguaglio. L’importo del deposito sarà stabilito nelle istruzioni ministeriali di cui all’art. 16.
Qualora il conguaglio comporti il rimborso allo Stato della differenza tra l’importo della specifica e quello anticipato, il richiedente è tenuto ad effettuare il versamento sul conto corrente postale intestato all’Ufficio che ha rilasciato la certificazione, entro 30 giorni dalla data di spedizione della raccomandata; in caso contrario, l’importo del conguaglio viene comunicato al procuratore del registro per l’iscrizione sui campioni demaniali e la conseguente esazione nei modi e con le forme stabilite per la riscossione delle imposte di registro e di successione.
Il titolo III della tabella A allegata al D.L. 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, è sostituito con quello riportato nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 14 – Prestazioni straordinarie a cottimo per la conservazione dei catasti
Per le esigenze relative ai lavori necessari per la formazione e la conservazione del catasto dei terreni e di quello edilizio urbano, l’Amministrazione del Catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a corrispondere compensi mensili per il lavoro straordinario, reso con il sistema del cottimo, entro i limiti eccezionali di orario e di spesa previsti dall’art. 3, terzo comma, del D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749.

Art. 15 – Esecuzione in appalto di lavori per la conservazione dei catasti

Art. 16 – Istruzioni per l’attuazione della presente legge e abolizione delle norme in contrasto con essa
Le istruzioni ministeriali per l’attuazione della presente legge saranno approvate con decreto del Ministro per le finanze.
Tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la formazione e la conservazione del catasto terreni e di quello edilizio urbano in contrasto con le norme della presente legge devono considerarsi abrogate. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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