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DL 79/2021 Assegno temporaneo figli minori

Redazionedi Redazione21 Agosto 2021Aggiornato il:21 Agosto 2021
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Decreto legge 8 giugno 2021, n. 79

(Gazz. Uff. 8 giugno 2021, n. 135)

DL 79/2021 Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.

Decreto convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2021, n. 112

Articolo 1
Assegno temporaneo per i figli minori

1. In via temporanea, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile, a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di [accesso,] cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l’assegno deve cumulativamente:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
2) essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
3) essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico di età inferiore ai diciotto anni compiuti;
4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Articolo 2
Criteri per la determinazione dell’assegno temporaneo per i figli minori

1. L’ammontare dell’assegno temporaneo a favore dei soggetti di cui all’articolo 1 è determinato in base alla tabella di cui all’Allegato 1 al presente decreto, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell’assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori(1).
2. Gli importi di cui all’Allegato 1 sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità riconosciuta ai sensi della normativa vigente(2).
3. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 e all’articolo 4, comma 3, è riconosciuto dall’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) nel limite massimo complessivo di 1.580 milioni di euro per l’anno 2021. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa anche in via prospettica e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1.580 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 8.

Articolo 3
Modalità di presentazione della domanda e decorrenza

1. La domanda per il riconoscimento dell’assegno temporaneo di cui all’articolo 1 è presentata in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, secondo le modalità indicate dall’INPS entro il 30 giugno 2021. L’assegno è comunque corrisposto con decorrenza dal mese di presentazione della domanda. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.
2. Fino all’adozione da parte dell’INPS delle procedure idonee all’erogazione dell’assegno ai sensi del comma 2-bis, l’erogazione dell’assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto all’articolo 4, comma 3, del presente decreto in caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza. In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50 per cento sull’IBAN di ciascun genitore.
2-bis. L’assegno è corrisposto dall’INPS ed è ripartito in pari misura tra i genitori, salvo che il nucleo familiare disponga di un solo conto corrente. In assenza dei genitori, l’assegno è corrisposto a chi esercita la responsabilità genitoriale. L’erogazione dell’assegno avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, del presente decreto in caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, l’assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.
3. L’assegno non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Articolo 4
Compatibilità

1. Il beneficio di cui all’articolo 1 è compatibile con il Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, e con la fruizione di eventuali altri benefici in denaro a favore dei figli a carico erogati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, nonché, nelle more dell’attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, con le misure indicate all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della medesima legge n. 46 del 2021, con esclusione dell’assegno per il nucleo familiare previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
2. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell’assegno di cui all’articolo 1, il richiedente presenta la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) prevista dall’articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, aggiornata, entro due mesi dalla data della variazione. Dal mese successivo a quello di presentazione della DSU aggiornata, la prestazione decade d’ufficio, ovvero è adeguata nel caso in cui i nuclei familiari abbiano presentato contestualmente una nuova domanda di assegno temporaneo.
3. Per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza, l’INPS corrisponde d’ufficio, a valere sul limite di spesa di cui all’articolo 2, comma 3, l’assegno di cui all’articolo 1 congiuntamente al Reddito di cittadinanza e con le modalità di erogazione del medesimo, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità ai sensi di quanto previsto dal presente comma. Il beneficio complessivo è determinato sottraendo dall’importo teorico spettante la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
4. Per la determinazione del reddito familiare di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4), del citato decreto-legge n. 4 del 2019, l’assegno temporaneo non si computa nei trattamenti assistenziali di cui all’articolo 2, comma 6, del medesimo decreto-legge.

Articolo 5
Maggiorazione degli importi degli Assegni per il nucleo familiare (A)
1. In via temporanea, a decorrere dal 1 ° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, con riferimento agli importi mensili in vigore, superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, relativi all’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è riconosciuta una maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli(1).
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.390 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 8(2).
_______________
(A) In riferimento al presente articolo, vedi: Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 17 giugno 2021, n. 2331; Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 30/06/2021 n. 92.
[1] Comma modificato dall’articolo 1 della Legge 30 luglio 2021, n. 112, in sede di conversione.
[2] Comma modificato dall’articolo 1 della Legge 30 luglio 2021, n. 112, in sede di conversione.

Articolo 6
Rifinanziamento dei Centri di assistenza fiscale
1. In considerazione dell’incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini del calcolo dell’ISEE, connesso anche al beneficio di cui all’articolo 1, nonché, più in generale, al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale previsto dalla legge 1° aprile 2021, n. 46, per l’anno 2021 lo stanziamento di cui all’articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 30 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 30 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 8.

Articolo 7
Disposizioni in materia di monitoraggio dei limiti di spesa relativi ai trattamenti di integrazione salariale

1. All’articolo 8, comma 13, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell’integrazione del complessivo limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma è in ogni caso reso disponibile l’importo di 707,4 milioni di euro per l’anno 2021 di cui all’articolo 12, comma 13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il quale è trasferito all’INPS e, qualora dovessero verificarsi le condizioni del presente articolo, attribuito dall’INPS medesimo, previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze, per l’integrazione degli specifici limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma in ragione delle risultanze del monitoraggio effettuato ai fini del rispetto dei limiti di spesa.».
2. A seguito dell’attività di monitoraggio prevista dal terzo periodo dell’articolo 8, comma 13, del citato decreto-legge n. 41 del 2021 e in coerenza con le finalità ivi indicate, il complessivo limite di spesa per l’anno 2021 relativo ai trattamenti di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) di cui al primo periodo del medesimo articolo 8, comma 13, è ridotto di 300 milioni di euro ed è corrispondentemente incrementato il complessivo limite di spesa per l’anno 2021 relativo ai trattamenti di cassa integrazione in deroga di cui allo stesso primo periodo del predetto articolo 8, comma 13.
3. La verifica del raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui all’articolo 8, comma 13, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 41 del 2021 è effettuata, sulla base del monitoraggio previsto, in base a quanto effettivamente fruito dai datori di lavoro autorizzati ai trattamenti di integrazione salariale per l’anno 2021, individuando la quota delle ore autorizzabili, sulla base delle risultanze del monitoraggio al 31 maggio 2021 della quota delle ore di integrazione salariale fruite rispetto alle ore autorizzate relative all’anno 2020.

Articolo 8
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 6, pari a 1.610 milioni di euro per l’anno 2021 e agli oneri derivanti dall’articolo 5 valutati in 1.390 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione per 3.000 milioni di euro per l’anno 2021, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 9
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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