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D.Lgs. 166/2006 Norme in materia di concorso notarile

Redazionedi Redazione12 Gennaio 2023Aggiornato il:12 Gennaio 2023
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166

(Gazz. Uff., 10 maggio, n. 107)

Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché in materia di coadiutori notarili in attuazione dell’articolo 7, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Articolo 1
Modifiche all’articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. All’articolo 5, primo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i numeri 4° e 5° sono sostituiti dai seguenti:
«4° essere fornito della laurea in giurisprudenza o della laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza date o confermate da una università italiana o di titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148;
5° avere ottenuto l’iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile ed aver fatto la pratica per diciotto mesi, di cui almeno per un anno continuativamente dopo la laurea. La pratica si effettua, dopo l’iscrizione nel registro dei praticanti, presso un notaro del distretto, designato dal praticante, col consenso del notaro stesso e con l’approvazione del Consiglio. Su richiesta dell’interessato spetta al consiglio notarile la designazione del notaio presso cui effettuare la pratica. L’iscrizione nel registro dei praticanti può essere ottenuta dopo l’iscrizione all’ultimo anno del corso di laurea o di laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza. Il periodo di pratica si deve comunque completare entro trenta mesi dall’iscrizione nel suddetto registro. In caso di scadenza del suddetto termine il periodo effettuato prima del conseguimento della laurea non è computato. Il periodo anteriore al conseguimento della laurea può essere computato, ai fini del raggiungimento dei diciotto mesi di pratica, per un massimo di sei mesi, indipendentemente dalla sua effettiva durata. Per coloro che sono stati funzionari dell’ordine giudiziario almeno per un anno, per gli avvocati in esercizio da almeno un anno, è richiesta la pratica per un periodo continuativo di otto mesi;».
b) dopo il numero 6° è aggiunto, in fine, il seguente:
«6°-bis aver espletato per almeno centoventi giorni, dopo l’avvenuto superamento della prova orale, un periodo di tirocinio obbligatorio presso uno o più notai, che devono certificarne la durata. Tale periodo deve essere registrato presso i consigli notarili dei distretti in cui viene effettuato. Il candidato notaio può richiedere la designazione del notaio al presidente del consiglio notarile del distretto nel quale è stato ultimato il periodo di pratica ovvero può espletarlo presso notai dello stesso o di altri distretti, i quali lo abbiano designato direttamente. L’eventuale periodo di coadiutorato è computato quale tirocinio obbligatorio.».

Articolo 2
Modifiche all’articolo 5-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. All’articolo 5-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dai seguenti:
«5. Sono comunque esonerati dalla prova di preselezione informatica coloro che hanno conseguito l’idoneità in un precedente concorso.
5-bis. Il superamento della prova di preselezione informatica dà diritto all’espletamento delle prove scritte del concorso al quale si riferisce la prova e dei due successivi.
5-ter. Prima dell’inizio di ciascuna sessione il candidato può ritirare dei fogli bianchi messi a disposizione dalla commissione per prendere appunti. I fogli non devono essere restituiti.».

Articolo 3
Modifiche all’articolo 5-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. Il comma 3 dell’articolo 5-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:
«3. Oltre ai candidati di cui ai commi 5 e 5-bis dell’articolo 5-bis, è comunque ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a cinquecento secondo la graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di preselezione.».

Articolo 4
Modifiche all’articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. L’articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:
«Art. 45. - 1. Un coadiutore può essere nominato, per un periodo non inferiore ad un mese, in luogo del delegato di cui all’articolo 44, in sostituzione del notaio assente in permesso o temporaneamente impedito. Competente per la nomina è il presidente del consiglio notarile ovvero il consigliere anziano, qualora il notaio assente rivesta la qualifica di presidente del consiglio.
2. Il coadiutore esercita tutte le funzioni notarili in nome e nell’interesse del notaio impedito e ne assume tutti gli obblighi, ma non ha alcun diritto di successione.
3. Il notaio coadiuvato ha facoltà di assistere il coadiutore e di concorrere con lui nell’esercizio delle funzioni notarili, ma non può esercitarle da solo.
4. Il notaio che svolge le funzioni di commissario nel concorso notarile ha diritto di chiedere al presidente del consiglio notarile la nomina di un coadiutore limitatamente ai giorni in cui è impegnato nell’espletamento dell’incarico.
5. La presenza in commissione del notaio coadiuvato, che deve preventivamente avvertire il presidente del consiglio notarile, legittima il coadiutore ad esercitare le funzioni notarili.
6. I periodi durante i quali il coadiutore del notaio componente della commissione di concorso esercita le funzioni, non sono computati in relazione alla nomina del coadiutore ad altri fini.».

Articolo 5
Composizione della commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso per notaio di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 6 agosto 1926, n. 1365, da nominarsi almeno dieci giorni prima dell’inizio della prova con decreto del Ministro della giustizia, è unica ed è composta da:
a) un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimità, che la presiede;
b) un magistrato di qualifica non inferiore a quella di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di vice presidente;
c) sette magistrati con qualifica di magistrato di appello (1);
d) sei professori universitari, ordinari o associati, che insegnino materie giuridiche (2);
e) nove notai, [anche se cessati dall’esercizio], che abbiano almeno dieci anni di anzianità nella professione (3).
1-bis. I componenti della commissione, aventi le qualifiche di cui al comma 1, possono anche essere in pensione da non più di cinque anni (4).
2. I notai sono scelti tra diciotto nominativi indicati, per ciascun concorso, dal consiglio nazionale del notariato.
3. I commissari che hanno partecipato, anche in parte, alla procedura concorsuale, non possono essere nominati nella commissione dei due concorsi successivi.
[4. La commissione esaminatrice sovrintende anche allo svolgimento della prova di preselezione di cui agli articoli 5-bis e 5-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni.] (5)
5. La commissione opera con tre sottocommissioni composte di cinque membri, presiedute rispettivamente dal presidente, dal vicepresidente e da uno dei magistrati di cui alla lettera c) del comma 1, scelto dal presidente (6).
6. I magistrati e i docenti universitari sono esonerati, in tutto o in parte, dal rispettivo carico di lavoro, dall’inizio della prova di preselezione fino alla formazione della graduatoria del concorso da parte della commissione. L’esonero dei magistrati è disposto dal Consiglio Superiore della Magistratura. L’esonero dei docenti universitari è disposto dall’università di appartenenza.

Articolo 6
Prove scritte
1. L’esame scritto del concorso per notaio consta di tre distinte prove teorico-pratiche, riguardanti un atto di ultima volontà e due atti tra vivi, di cui uno di diritto commerciale.
2. In ciascun tema sono richiesti la compilazione dell’atto e lo svolgimento dei principi attinenti agli istituti giuridici relativi all’atto stesso.

Articolo 7
Prove orali
1. L’esame orale del concorso per notaio consta di tre distinte prove sui seguenti gruppi di materie:
a) diritto civile, commerciale e volontaria giurisdizione, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l’ufficio di notaio;
b) disposizioni sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
c) disposizioni concernenti i tributi sugli affari.

Articolo 8
Svolgimento delle prove scritte
1. La commissione del concorso per notaio è validamente insediata con la presenza del presidente e del vice presidente, o anche di uno solo di essi, di almeno due magistrati, due docenti universitari e quattro notai. Essa si riunisce il giorno di ciascuna prova scritta nel luogo ove questa si tiene alle ore sei e trenta e, estratta a sorte la materia su cui verte la prova scritta, formula tre distinti temi che sono dal presidente chiusi e sigillati in altrettante buste uguali.
2. Il presidente fa estrarre a sorte da uno dei concorrenti una delle tre buste contenenti i temi. Aperta la stessa, sottoscrive il tema con uno dei segretari e lo detta, o lo fa dettare, senza indugio ai concorrenti.
3. Chi non è presente al momento in cui inizia la dettatura del tema è escluso dal concorso.
4. Su ciascun foglio utilizzato per le prove scritte è apposto il timbro di riconoscimento della commissione.
5. Nel termine di otto ore dalla dettatura del tema devono essere consegnati tutti gli elaborati.
6. Il presidente assicura ed organizza la vigilanza in ogni sala in cui si svolgono le prove. Durante il tempo assegnato per ciascuna prova, devono sempre trovarsi presenti nei locali degli esami almeno cinque membri della commissione, uno dei segretari ed i funzionari incaricati della sorveglianza. I membri della commissione ed i segretari non possono entrare nei locali dopo l’estrazione a sorte della materia e, qualora questi si allontanano successivamente dai locali, non vi possono rientrare.

Articolo 9
Operazioni di raggruppamento delle buste
1. Entro dieci giorni dalla chiusura delle prove scritte, la commissione con la presenza di almeno dieci componenti e alla presenza di dieci candidati, designata dal presidente e tempestivamente avvertiti, constata la integrità dei sigilli e delle firme, apre i pieghi contenenti gli elaborati, raggruppa le tre buste aventi lo stesso numero e, dopo aver staccato i tagliandi, le racchiude in un’unica busta più grande. Ultimate le operazioni di raggruppamento, dopo aver accuratamente rimescolate le buste, su ciascuna di esse viene apposto un numero progressivo.

Articolo 10
Funzionamento della commissione
1. Compiute le operazioni previste nell’articolo 9, la commissione è convocata nel termine di giorni quindici per avviare le operazioni di correzione degli elaborati.
2. La commissione, prima di iniziare la correzione, definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati e l’ordine di correzione delle prove stesse.
3. Il presidente, sentito il vicepresidente, stabilisce il calendario delle riunioni.
4. Il presidente organizza la commissione in tre sottocommissioni, nella composizione prevista dall’articolo 5, comma 5, di cui la prima presieduta da lui e la seconda dal vice presidente (1).
5. Ciascuna sottocommissione procede alla valutazione delle prove scritte con cadenza di almeno sei sedute alla settimana, ognuna delle quali deve avere una durata non inferiore a quattro ore.
6. È compito del presidente assicurare all’interno delle sottocommissioni che procedono alla correzione, una periodica variazione dei componenti, compatibilmente con le esigenze organizzative.
7. Allo scopo di garantire omogeneità di valutazioni il presidente ha facoltà di convocare riunioni plenarie o sedute allargate della commissione in modo che possano assistere alla correzione anche altri commissari che, nell’occasione, non hanno diritto di voto e di intervento.
8. Verificata la integrità dei pieghi e delle singole buste il segretario, all’atto dell’apertura di queste, appone immediatamente sulle tre buste contenenti gli elaborati il numero già segnato sulla busta grande. Lo stesso numero sarà poi trascritto, appena aperta la busta contenente il lavoro, sia in testa al foglio o ai fogli relativi, sia sulla busta piccola contenente il cartoncino di identificazione.
9. Qualora la commissione abbia fondate ragioni di ritenere che qualche scritto sia, in tutto o in parte, copiato da altro lavoro ovvero da altra fonte, annulla l’esame del candidato al quale appartiene tale scritto.
10. Deve essere pure annullato l’esame dei concorrenti che comunque si siano fatti riconoscere.
11. Al fine di garantire la celerità dei lavori, la mancata partecipazione, anche se giustificata, di un commissario a due sedute consecutive della commissione, qualora abbia causato il rinvio delle sedute stesse, costituisce motivo per la revoca della nomina.
12. Il mancato rispetto delle modalità di cui al presente articolo e di cui all’articolo 8 costituisce motivo per la revoca del presidente e del vice presidente dall’incarico.

Articolo 11
Correzione delle prove scritte
1. La sottocommissione di cui all’articolo 10 procede, collegialmente e nella medesima seduta, alla lettura dei temi di ciascun candidato, al fine di esprimere un giudizio complessivo di idoneità per l’ammissione alla prova orale.
2. Salvo il caso di cui al comma 7, ultimata la lettura dei tre elaborati, la sottocommissione delibera a maggioranza se il candidato merita l’idoneità.
3. Il giudizio di idoneità comporta l’attribuzione del voto minimo di trentacinque punti a ciascuna delle tre prove scritte.
4. In caso di idoneità, la sottocommissione assegna, in base ai voti di ciascun commissario, il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna prova scritta fino ad un massimo di punti cinquanta. A tale fine, ciascun commissario dispone di un voto da zero a tre punti.
5. Il giudizio di non idoneità è sinteticamente motivato con formulazioni standard, predisposte dalla commissione quando definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati. Nel giudizio di idoneità il punteggio vale motivazione (1).
6. Il segretario annota la votazione complessiva o la motivazione, facendola risultare dal processo verbale, per ciascun elaborato.
7. Nel caso in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergono nullità o gravi insufficienze, secondo i criteri definiti dalla commissione, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, la sottocommissione dichiara non idoneo il candidato senza procedere alla lettura degli elaborati successivi.

Articolo 12
Svolgimento delle prove orali
1. La commissione del concorso per notaio, prima dell’inizio delle prove orali, definisce i criteri di valutazione delle prove.
2. L’esame orale è pubblico.
3. Il presidente, in ogni seduta, indica le materie su cui ciascun commissario interroga i candidati, restando ferma la facoltà di ogni membro della sottocommissione di intervenire su qualunque materia.
4. La sottocommissione, terminata la prova orale di ogni singolo candidato, assegna, in base ai voti di ciascun commissario, il punteggio fino ad un massimo di cinquanta punti a ciascun gruppo di materie. A tale fine, ciascun commissario dispone di un voto da zero a dieci punti. Per il superamento della prova orale è richiesto un punteggio minimo di trentacinque punti per ciascun gruppo di materie.
5. La mancata approvazione è motivata. Nel caso di valutazione positiva il punteggio vale motivazione.
6. Il segretario annota la votazione o la motivazione per ciascun gruppo di materie, facendola risultare dal processo verbale.

Articolo 13
Modifiche alla legge 6 agosto 1926, n. 1365
1. Alla legge 6 agosto 1926, n. 1365, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, terzo comma, come modificato dall’articolo 1, comma 2, della legge 26 luglio 1995, n. 328, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) non aver compiuto gli anni cinquanta alla data del bando di concorso;»;
b) dopo l’articolo 2, è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - 1. I vincitori del concorso, collocati in graduatoria dopo l’adozione del decreto con il quale sono state conferite le nomine agli altri vincitori del medesimo concorso, conseguono la nomina a notaio in base alla scelta che sarà esercitata nell’ambito dei posti disponibili al momento della loro collocazione in graduatoria, in quanto non assegnati nei concorsi per trasferimento.».

Articolo 14
Modifiche alla legge 30 aprile 1976, n. 197
1. Dopo l’articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 197, è inserito il seguente:
a) «Art. 1-bis (Trasferimento dei notai perdenti posto). - 1. I notai perdenti posto a seguito di sentenza irrevocabile che determina l’attribuzione del posto ad altro concorrente sono trasferiti in soprannumero nel capoluogo.».

Articolo 15
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti norme:
a) l’articolo 1 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728;
b) gli articoli 13, 14, primo comma, 15, 16, 17, 19, ottavo comma, 22, 24 e 25 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;
c) il numero 22 dell’allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Articolo 16
Disposizione transitoria
1. Il diritto di cui al comma 5-bis dell’articolo 5-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come sostituito dall’articolo 2, comma 1, è riconosciuto anche a coloro che hanno superato l’ultima prova di preselezione informatica tenutasi prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, comma 1, e 15 si applicano con decorrenza dalla data di emanazione del prossimo bando di concorso per la nomina a notaio.

Articolo 17
Oneri finanziari
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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