Close Menu
MioLegale.it
  • Home
  • Calcolatori
  • Utilità legali
  • Banca dati
  • Consulenza legale
  • Avvocato AI
WhatsAppTelegramLinkedInX (Twitter)FacebookInstagram
  • Guide
  • Notizie
  • Norme
  • Sentenze
MioLegale.it
WhatsAppTelegramLinkedInX (Twitter)FacebookInstagramRSS
  • Home
    1. Ultimi articoli
    2. Notizie giuridiche
    3. Giurisprudenza
    4. Norme
    5. Guide di diritto
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Avvocati: iscrizione contemporanea a due albi professionali
    27 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Riordino della tassazione dei redditi dei terreni
    18 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Limiti liquidi nel bagaglio a mano: cosa cambia dal 2025 per i voli aerei
    28 Luglio 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Recupero dei tossicodipendenti, edilizia penitenziaria e revisione delle circoscrizioni giudiziarie
    23 Luglio 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Animale domestico e separazione dei coniugi: va previsto il diritto di visita?
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Deposito cartolina CAD come prova di notificazione
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    La destinazione di area privata a parcheggio pubblico non comporta esproprio
    1 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Annotazione nel Casellario ANAC della risoluzione per inadempimento
    20 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Regolamento UE 2024/1689 sull’Intelligenza Artificiale AI Act
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    D.L. 95/2025 Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese
    17 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Legge 196/2009 Legge di contabilità e finanza pubblica
    28 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    D.Lgs. 192/2024 Revisione IRPEF IRES
    18 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Gratuito patrocinio: guida ai requisiti e al reddito aggiornato al 2025
    24 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Cosa è l’ora legale e perché si passa dall’ora solare a quella legale
    29 Marzo 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Istruzioni operative per l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio
    18 Settembre 2024
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Quali sono le aliquote IRPEF? Scaglioni aggiornati 2025
    28 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Animale domestico e separazione dei coniugi: va previsto il diritto di visita?
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Cassazione civile, sez. II, 24 marzo 2023, n. 8459
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Regolamento UE 2024/1689 sull’Intelligenza Artificiale AI Act
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Deposito cartolina CAD come prova di notificazione
    23 Settembre 2025
  • Calcolatori
    • Danno alla persona
      • Danno non patrimoniale
      • Danno Tribunale di Milano
      • Danno Tribunale di Roma
      • Danno perdita parentale Milano
      • Danno morte congiunto Roma
      • Equo indennizzo
      • Danno lesioni macropermanenti
      • Danno lesioni micropermanenti
    • Interessi e calcoli finanziari
      • Piano di ammortamento
      • Tasso di interesse Tan e Taeg
      • Interesse semplice
      • Interesse composto
    • Interessi legali e moratori
      • Interessi legali
      • Interessi moratori
      • Interessi mora appalti pubblici
    • Rivalutazione Istat
      • Interessi legali e rivalutazione
      • Devalutazione monetaria
      • Rivalutazione monetaria
    • Termini processuali
      • Termini processuali
      • Termini art 171-ter 189 275 cpc
      • Calcolo termini separazione divorzio
      • Prescrizione diritti
    • Calcolo date e scadenze
      • Data futura o passata
      • Età anagrafica esatta
      • Giorni tra due date
    • Fatturazione imposte e tasse
      • Nuova IMU
      • Imu e Tasi
      • Imposte compravendita
      • Imposte locazione
      • Fattura diretta e inversa
      • Scorporo IVA
    • Compensi professionali
      • Compenso curatore fallimentare
      • Compenso delegato alla vendita
      • Calcolo fattura avvocato
      • Calcolo parcella avvocato
    • Proprietà e Usufrutto
      • Valore catastale immobili
      • Usufrutto vitalizio
      • Usufrutto a termine
    • Percentuali e quote
      • Calcolo percentuale
      • Calcolo quote percentuali
      • Calcolo sconto e ricarico
      • Calcolo valore senza sconto o ricarico
    • Contributo unificato Diritti copia
      • Diritti di copia
      • Contributo unificato
    • Patteggiamento e mediazione
      • Costi mediazione civile
      • Aumento riduzione pena
    • Successioni e pensioni
      • Pensione di reversibilità
      • Quote ereditarie
  • Utilità legali
    • Utilità per avvocati
      • Tabella diritti di copia
      • Contributo unificato
      • Codici iscrizione al ruolo
      • Riforma Cartabia Civile
      • Compenso avvocati
    • Tassi di interesse Indici Istat
      • Ultimo indice Istat
      • Tassi soglia usura
      • Tasso interessi di mora
      • Tabella interessi appalti pubblici
      • Tasso interessi legali
    • Medicina legale
      • Tabella lesioni causa servizio
      • Tabella lesioni micropermanenti
      • Tabella risarcimento micropermanenti
      • Tabella menomazioni INAIL
      • Tabelle danno biologico INAIL
      • Tabelle Tribunale di Milano
      • Tabelle Tribunale di Roma
    • Codice della Strada
      • Tabelle alcolemiche
      • Tabella punti patente
    • Proprietà e catasto
      • Coefficienti usufrutto
      • Categorie Catastali
    • Formulario Civile e Penale
      • Formulario civile
      • Formulario penale
      • Testimonianza scritta
  • Banca dati
  • Consulenza legale
  • Avvocato AI
MioLegale.it
Home»Aree tematiche di MioLegale.it»Lavoro Previdenza
Lavoro Previdenza Norme

Legge 464 1972 Modifiche ed integrazioni alla legge 1116/1968 in materia di integrazione salariale

Avv. Gianluca Lancianodi Avv. Gianluca Lanciano11 Febbraio 2017
StampaEmailWhatsAppTelegramLinkedInTwitterFacebookReddit
iscrizione contemporanea a due albi professionali

Legge 8 agosto 1972, n. 464

(Gazz. Uff., 23 agosto 1972, n. 218)

Legge 8 agosto 1972, n. 464 – Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione.

Art. 1
Agli operai delle aziende industriali sospesi dal lavoro per una delle cause di intervento indicate dalla legge 5 novembre 1968, n. 1115, l’integrazione salariale può essere corrisposta per periodi eccedenti la durata massima prevista dall’art. 2 della legge stessa.
Detto trattamento è esteso agli operai dipendenti da imprese industriali nei casi di conversione aziendale.
La concessione dell’integrazione salariale è disposta per i primi 6 mesi mediante decreto interministeriale da adottarsi ai sensi dell’art. 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e per i periodi successivi mediante decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da adottarsi trimestralmente in relazione all’attuazione dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione aziendale.
Le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, con le modifiche apportate dalla presente legge, in quanto applicabili, si estendono anche agli impiegati sospesi dal lavoro per le cause indicate nei precedenti commi. Ai medesimi è corrisposta un’integrazione salariale pari all’80 per cento della retribuzione mensile spettante al momento della sospensione e comunque non superiore a lire 200.000.
Al primo comma dell’art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, sono soppresse le parole: “le industrie boschive e forestali e del tabacco”.

Art. 2
I periodi, per i quali è corrisposto il trattamento di cui all’articolo precedente, sono considerati utili d’ufficio ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa.
Per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende possono richiedere il rimborso alla Cassa integrazione guadagni dell’indennità di anzianità, corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo predetto.

Art. 3
I lavoratori che fruiscono del trattamento di cui all’art. 1 della presente legge hanno diritto all’assistenza sanitaria per sè e per i loro familiari a carico, per l’intera durata del trattamento stesso, secondo le norme e le modalità in atto vigenti per le gestioni assicurative interessate.
Il trattamento stesso sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera a carico degli enti gestori dell’assicurazione contro le malattie.

Art. 4
Nei casi di crisi economiche settoriali o locali, il trattamento speciale previsto dall’art. 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, può essere corrisposto per successivi periodi trimestrali, mediante provvedimenti da adottarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Ai lavoratori che fruiscono del trattamento di cui al presente articolo spetta altresì il diritto all’assistenza sanitaria anche per i familiari a carico, per l’intera durata del trattamento stesso, secondo le norme vigenti per le gestioni assicurative interessate.

Art. 5
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro è determinato annualmente un contributo a carico della Cassa integrazione guadagni e della gestione per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria da destinare all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro le malattie, in relazione agli oneri derivanti all’Istituto stesso dalle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.

Art. 6
Il contributo a carico dello Stato previsto dall’art. 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, nella misura massima di lire 20 miliardi è confermato per gli anni 1974 e 1975 ad integrazione delle disponibilità eventualmente risultanti al 31 dicembre 1973 dalla contabilità di cui all’art. 4 della legge stessa. Con la legge di bilancio il contributo previsto dal precedente comma potrà essere aumentato, ove se ne ravvisi la necessità, fino a raggiungere l’importo di lire 30 miliardi all’anno.
É devoluta a decorrere dal 1° gennaio 1973 alla Cassa integrazione guadagni operai industria la differenza tra l’ammontare del gettito contributivo di cui all’art. 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, ed il fabbisogno per l’assegno di cui all’art. 11 della legge stessa, la cui corresponsione è prorogata fino al 31 dicembre 1975.

Art. 7
I lavoratori licenziati per una delle cause previste dall’art. 1 della presente legge hanno titolo ad essere avviati al lavoro con preferenza presso aziende che localmente esercitano attività industriali sostitutive di quelle svolte dalle aziende nelle quali i lavoratori stessi erano occupati.
Il carattere sostitutivo dell’attività industriale e l’ambito territoriale di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato. Qualora l’attività industriale riguardi imprese a partecipazione statale occorre anche il concerto del Ministro per le partecipazioni statali.

Art. 8
L’ufficio regionale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, esprime pareri in ordine all’adozione dei provvedimenti di cui al precedente art. 1 e formula proposte in ordine ai provvedimenti di cui al primo comma dell’art. 4.
Spetta altresì all’ufficio regionale del lavoro individuare le necessità di collocamento presso altre aziende industriali della manodopera di cui al precedente art. 7, ai fini della formulazione di programmi di qualificazione e di riqualificazione professionale.

Art. 9
Nelle ipotesi indicate nell’art. 2 della legge 5 novembre 1968, numero 1115, e la cui sussistenza sia stata riconosciuta con la procedura di cui all’art. 3 della stessa legge, limitatamente alle imprese che occupano fino a 500 dipendenti, agli imprenditori che provvedano alla riorganizzazione ristrutturazione o conversione dell’azienda, sono applicate le provvidenze di carattere tributario e creditizio previste dalla legge 1° dicembre 1971, numero 1101, con le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le partecipazioni statali, per il lavoro e la previdenza sociale.
In caso di conversione dell’azienda la nuova attività produttiva deve essere realizzata nell’area della stessa provincia e deve assicurare il riassorbimento di almeno due terzi della manodopera prima occupata.
In casi particolari, con decreto del Ministro per il lavoro, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l’industria, il commercio e l’artigianato e delle partecipazioni statali le provvidenze possono essere estese alle imprese con più di 500 dipendenti.
Le provvidenze medesime si applicano anche nei casi nei quali cambi il titolare o muti lo scopo sociale dell’azienda.

Art. 10
Per provvedere alla corresponsione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti da concedersi in applicazione del precedente art. 9, sono autorizzati i seguenti limiti di spesa:
lire 1.000 milioni per l’anno finanziario 1972;
lire 3.000 milioni per l’anno finanziario 1973;
lire 2.000 milioni per l’anno finanziario 1974;
lire 1.000 milioni per l’anno finanziario 1975.
Le somme non impegnate nei singoli esercizi potranno esserlo negli esercizi successivi.

Art. 11
All’onere derivante dall’applicazione dell’art. 9 della presente legge, nell’anno finanziario 1972, si fa fronte con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l’anno finanziario medesimo.

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
Cassa integrazione
Sullo stesso argomento
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Dati cassa integrazione guadagni marzo 2021
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Legge 223/1991 Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Quote di trattamento di fine rapporto maturate durante il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale
iscrizione contemporanea a due albi professionali
D.lgs. 148/2015 Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Legge 164/1975 Provvedimenti per la garanzia del salario
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Per la legittima riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione nell’ambito del contratto di solidarietà è necessaria la concessione della cassa integrazione guadagni.
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Invio telematico delle domande di autorizzazione alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria.
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Modalità di calcolo della cassa integrazione salariale ordinaria al settore dell’edilizia e affini.
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Diniego di ammissione alla Cassa Integrazione: l’INPS è tenuto a fornire una motivazione esaustiva.
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Telegram
  • Instagram
  • WhatsApp
In contatto con MioLegale.it
  • Servizi Studio Legale
  • Consulenza legale online
  • Collabora con MioLegale.it
  • Recapiti telefonici ed email
  • Newsletter giuridica
  • Scrivi alla redazione
Newsletter
Di tendenza
AssegnoAvvocatiAvvocatoBancaCompensoCoronavirusCovid-19DannoFallimentoLavoroLicenziamentoMinoriPensionePrivacyReatoRisarcimentoSeparazioneSocietà
Ipse Dixit
  • Omnia quae iure contrahuntur, contrario iure pereunt.

© Avv. Gianluca Lanciano 2006-2025 MioLegale.it ® Note Legali e Privacy
  • Guide
  • Notizie
  • Norme
  • Sentenze

Scrivi nel campo “Cerca…” e premi invio o cerca per cercare. Premi la X n alto a destra o il tasto Esc sulla tastiera per annullare.

Assistente AI di MioLegale.it
Le conversazioni sono inviate ad un fornitore esterno (OpenAI) per generare risposte. Non inserire dati personali sensibili.
L’assistente AI di MioLegale offre informazioni generali. Non costituisce consulenza legale. Verifica sempre le fonti e le date di aggiornamento.

Se hai bisogno di consulenza legale specifica, contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it