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Regolamento UE 1672/2018 Controllo denaro contante

Avv. Gianluca Lancianodi Avv. Gianluca Lanciano17 Maggio 2024Aggiornato il:17 Maggio 2024
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Regolamento UE 23 ottobre 2018 n. 1672

(Gazzetta Ufficiale UE 12 novembre 2018, n. 284)

Regolamento UE 1672/2018 Relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005

Articolo 1 Oggetto
Il presente regolamento prevede un sistema di controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione, al fine di completare il quadro giuridico per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2015/849.

Articolo 2 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
a) «denaro contante»:
i) valuta;
ii) strumenti negoziabili al portatore;
iii) beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore;
iv) carte prepagate;
b) «in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione»: in provenienza da un territorio non contemplato dall’articolo 355 TFUE e a destinazione del territorio contemplato da tale articolo, ovvero in provenienza da quest’ultimo territorio;
c) «valuta»: banconote e monete che sono in circolazione come mezzo di scambio, o che lo sono state e possono ancora essere scambiate, tramite istituti finanziari o banche centrali, con banconote e monete che sono in circolazione come mezzo di scambio;
d) «strumenti negoziabili al portatore»: strumenti diversi dalla valuta che autorizzano i loro portatori a esigere il pagamento di una somma di denaro dietro presentazione dello stesso, senza dover provare la propria identità o diritto di disporne. Tali strumenti sono:
i) assegni turistici (o «traveller’s cheque»); e
ii) assegni, vaglia cambiari o ordini di pagamento emessi al portatore, firmati ma privi del nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, ovvero emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi all’atto della consegna;
e) «beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore»: beni, elencati al punto 1 dell’allegato I, che presentano un rapporto elevato tra il loro valore e il loro volume e che possono essere facilmente convertiti in valuta nei mercati accessibili, con costi di transazione assolutamente modesti;
f) «carta prepagata»: carta non nominativa, elencata al punto 2 dell’allegato I, che contiene valore in moneta o liquidità, o che vi dà accesso, che può essere usata per operazioni di pagamento, per l’acquisto di beni o servizi o per la restituzione di valuta, qualora non collegata a un conto corrente;
g) «autorità competenti»: le autorità doganali degli Stati membri e qualunque altra autorità autorizzata dagli Stati membri ad applicare il presente regolamento;
h) «portatore»: qualunque persona fisica che, in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione, porti denaro contante con sé, nel bagaglio o nel mezzo di trasporto;
i) «denaro contante non accompagnato»: denaro contante che rientra in una spedizione senza un portatore;
j) «attività criminosa»: qualunque attività elencata all’articolo 3, punto 4), della direttiva (UE) 2015/849;
k) «Unità di informazione finanziaria» (UIF): entità istituita in uno Stato membro ai fini dell’applicazione dell’articolo 32 della direttiva (UE) 2015/849.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 15 del presente regolamento al fine di modificare l’allegato I del presente regolamento per tener conto delle nuove tendenze nel riciclaggio, quale definito all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2015/849, o del finanziamento del terrorismo, quale definito all’articolo 1, paragrafo 5, di tale direttiva o per tener conto delle migliori prassi nel prevenire il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo, ovvero allo scopo di impedire l’utilizzo criminoso di beni come riserve altamente liquide di valore e di carte prepagate per eludere gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento.

Articolo 3 Obbligo di dichiarazione del denaro contante accompagnato
1. Il portatore che rechi con sé denaro contante di valore pari o superiore ai 10.000 EUR dichiara tale somma alle autorità competenti dello Stato membro attraverso il quale entra nell’Unione o esce dall’Unione e la mette a loro disposizione a fini di controllo. L’obbligo di dichiarazione del denaro contante non si ritiene assolto se le informazioni fornite sono scorrette o incomplete ovvero se il denaro contante non è messo a disposizione a fini di controllo.
2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 fornisce dettagli riguardanti:
a) il portatore, inclusi nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, data e luogo di nascita, nazionalità e numero di un documento d’identità;
b) il proprietario del denaro contante, inclusi nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, data e luogo di nascita, nazionalità e numero di un documento d’identità ove si tratti di una persona fisica o nome completo, informazioni di contatto, incluso l’indirizzo, numero di registrazione e, ove disponibile, numero di partita IVA ove si tratti di una persona giuridica;
c) ove disponibile, il destinatario previsto del denaro contante, inclusi nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, data e luogo di nascita, nazionalità e numero di un documento d’identità ove si tratti di una persona fisica o nome completo, informazioni di contatto, l’indirizzo compreso, numero di registrazione e, ove disponibile, numero di partita IVA ove si tratti di una persona giuridica;
d) la natura e l’importo o il valore del denaro contante;
e) la provenienza economica del denaro contante;
f) l’uso previsto del denaro contante;
g) l’itinerario seguito; e
h) il mezzo di trasporto.
3. Le informazioni elencate al paragrafo 2 sono fornite per iscritto o per via elettronica, utilizzando il modulo di dichiarazione di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera a). Una copia vistata della dichiarazione è consegnata al dichiarante su richiesta.

Articolo 4 Obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato
1. Nel caso in cui denaro contante non accompagnato di importo pari o superiore ai 10.000 EUR stia entrando nell’Unione o uscendo dall’Unione, le autorità competenti dello Stato membro attraverso il quale ciò avviene possono imporre al mittente o al destinatario del denaro contante o a un rispettivo rappresentante, a seconda del caso, di presentare una dichiarazione a scopo informativo, entro un termine di 30 giorni. Le autorità competenti possono trattenere il denaro contante finché il mittente, il destinatario o il suo rappresentante non presenti la dichiarazione a scopo informativo. L’obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato non si ritiene assolto se la dichiarazione non è presentata prima dello scadere del termine, se le informazioni fornite sono scorrette o incomplete ovvero se il denaro contante non è messo a disposizione a fini di controllo.
2. La dichiarazione a scopo informativo fornisce dettagli riguardanti:
a) il dichiarante, inclusi nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, data e luogo di nascita, nazionalità e numero di un documento d’identità;
b) il proprietario del denaro contante, inclusi nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, data e luogo di nascita, nazionalità e numero di un documento d’identità ove si tratti di una persona fisica, o nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, numero di registrazione e, ove disponibile, numero di partita IVA ove si tratti di una persona giuridica;
c) il mittente del denaro contante, inclusi nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, data e luogo di nascita, nazionalità e numero di un documento d’identità ove si tratti di una persona fisica o nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, numero di registrazione e, ove disponibile, numero di partita IVA ove si tratti di una persona giuridica;
d) il destinatario o il destinatario previsto del denaro contante, inclusi nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, data e luogo di nascita, nazionalità e numero di un documento d’identità ove si tratti di una persona fisica o nome completo, informazioni di contatto, incluso l’indirizzo, numero di registrazione e, ove disponibile, numero di partita IVA ove si tratti di una persona giuridica;
e) la natura e l’importo o il valore del denaro contante;
f) la provenienza economica del denaro contante; e
g) l’uso previsto del denaro contante.
3. Le informazioni elencate al paragrafo 2 sono fornite per iscritto o per via elettronica, utilizzando il modulo informativo di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera a). Una copia vistata della dichiarazione a scopo informativo è consegnata al dichiarante su richiesta.

Articolo 5 Poteri delle autorità competenti
1. Al fine di verificare l’osservanza dell’obbligo di dichiarare denaro contante accompagnato di cui all’articolo 3, le autorità competenti hanno la facoltà di eseguire controlli sulle persone fisiche, sui loro bagagli e mezzi di trasporto, conformemente alle condizioni previste dal diritto nazionale.
2. Ai fini dell’attuazione dell’obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato di cui all’articolo 4, le autorità competenti hanno la facoltà di eseguire controlli su qualunque spedizione, contenitore o mezzo di trasporto che possa contenere denaro contante non accompagnato, conformemente alle condizioni previste dal diritto nazionale.
3. Se l’obbligo di dichiarazione del denaro contante accompagnato di cui all’articolo 3 o l’obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato di cui all’articolo 4 non risultano assolti, le autorità competenti redigono d’ufficio, per iscritto o per via elettronica, una dichiarazione contenente, per quanto possibile, i dettagli di cui all’articolo 3, paragrafo 2, o all’articolo 4, paragrafo 2, a seconda del caso.
4. I controlli si basano principalmente su un’analisi mirante a individuare e valutare i rischi e a predisporre le contromisure necessarie e sono attuati sulla base di un quadro comune di gestione dei rischi conformemente ai criteri di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), che tiene anche conto delle valutazioni dei rischi eseguita dalla Commissione e dalle UIF ai sensi della direttiva (UE) 2015/849.
5. Ai fini dell’articolo 6, le autorità competenti esercitano anche i poteri loro conferiti ai sensi del presente articolo.

Articolo 6 Importi inferiori alla soglia di cui si sospetta la correlazione ad attività criminose
1. Qualora rilevino un portatore con denaro contante di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 3 e indizi che denotano che tale denaro è correlato ad attività criminose, le autorità competenti registrano tale informazione, unitamente alle informazioni elencate all’articolo 3, paragrafo 2.
2. Qualora rilevino che denaro contante non accompagnato di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 4 sta entrando nell’Unione o uscendo dall’Unione e indizi che denotano che tale denaro è correlato ad attività criminose, le autorità competenti registrano tale informazione, unitamente alle informazioni elencate all’articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 7 Trattenimento temporaneo del denaro contante da parte delle autorità competenti
1. Le autorità competenti possono trattenere temporaneamente il denaro contante mediante decisione amministrativa conformemente alle condizioni previste dal diritto nazionale qualora:
a) l’obbligo di dichiarare denaro contante accompagnato di cui all’articolo 3 o l’obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato di cui all’articolo 4 non siano stati assolti; o
b) vi siano indizi che denotano che tale denaro, a prescindere dall’importo, è correlato ad attività criminose.
2. La decisione amministrativa di cui al paragrafo 1 è impugnabile conformemente alle procedure previste dal diritto nazionale. Le autorità competenti comunicano la motivazione:
a) alla persona tenuta a fare la dichiarazione in conformità dell’articolo 3 o la dichiarazione a scopo informativo in conformità dell’articolo 4; oppure
b) alla persona tenuta a fornire le informazioni in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1 o 2.
3. La durata del trattenimento temporaneo è strettamente limitata al tempo necessario previsto dal diritto nazionale affinché le autorità competenti stabiliscano se le circostanze specifiche giustificano o meno una sua eventuale proroga. La durata del trattenimento temporaneo non eccede i 30 giorni. Dopo aver effettuato una valutazione accurata della necessità e della proporzionalità di un ulteriore trattenimento temporaneo, le autorità competenti possono decidere di prorogare la durata del trattenimento temporaneo fino a un massimo di 90 giorni.
Se in tale arco di tempo non è assunta alcuna decisione in merito alla proroga del trattenimento del denaro contante ovvero se la decisione assunta stabilisce che le circostanze specifiche non giustificano tale proroga, il denaro contante è immediatamente rimesso a disposizione:
a) della persona alla quale il denaro contante è stato temporaneamente trattenuto nelle situazioni di cui all’articolo 3 o 4; oppure
b) della persona alla quale il denaro contante è stato temporaneamente trattenuto nelle situazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1 o 2.

Articolo 8 Campagne d’informazione
Gli Stati membri provvedono affinché le persone in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione o le persone che inviano dall’Unione o ricevono nell’Unione denaro contante non accompagnato siano informate dei loro diritti e obblighi a norma del presente regolamento ed elaborano, di concerto con la Commissione, materiale adeguato destinato a tali persone.
Gli Stati membri provvedono affinché siano resi disponibili finanziamenti sufficienti per tali campagne d’informazione.

Articolo 9 Trasmissione di informazioni all’UIF
1. Le autorità competenti registrano le informazioni ottenute ai sensi degli articoli 3 o 4, dell’articolo 5, paragrafo 3, o dell’articolo 6 e le trasmettono all’UIF dello Stato membro in cui sono state ottenute, conformemente alle norme tecniche di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera c).
2. Gli Stati membri provvedono affinché l’UIF dello Stato membro interessato scambi tali informazioni con le UIF competenti degli altri Stati membri in conformità dell’articolo 53, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849.
3. Le autorità competenti comunicano le informazioni di cui al paragrafo 1 senza indugio, al più tardi entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui sono state ottenute.

Articolo 10 Scambio di informazioni tra autorità competenti e con la Commissione
1. L’autorità competente di ciascuno Stato membro comunica per via elettronica le seguenti informazioni alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri:
a) le dichiarazioni d’ufficio redatte ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3;
b) le informazioni ottenute ai sensi dell’articolo 6;
c) le dichiarazioni ottenute ai sensi dell’articolo 3 o 4, qualora sussistano indizi di attività criminosa correlata al denaro contante;
d) le informazioni anonime riguardanti eventuali rischi e i risultati delle analisi di rischio.
2. Qualora sussistano indizi di attività criminose correlate al denaro contante che potrebbero arrecare pregiudizio agli interessi finanziari dell’Unione, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse anche alla Commissione, alla Procura europea dagli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata a norma del regolamento (UE) 2017/1939 e ove competente ad agire conformemente all’articolo 22 di tale regolamento, e a Europol ove competente ad agire conformemente all’articolo 3 del regolamento (UE) 2016/794.
3. L’autorità competente comunica le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 conformemente alle norme tecniche di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), e utilizzando il modulo di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera d).
4. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), e al paragrafo 2 sono comunicate senza indugio, al più tardi entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui sono state ottenute.
5. Le informazioni e i risultati di cui al paragrafo 1, lettera d), sono comunicati su base semestrale.

Articolo 11 Scambio di informazioni con i paesi terzi
1. Ai fini del presente regolamento, nell’ambito dell’assistenza amministrativa reciproca, gli Stati membri e la Commissione possono comunicare le seguenti informazioni a un paese terzo, previa autorizzazione scritta dell’autorità competente che ha ottenuto per prima l’informazione, purché tale comunicazione sia conforme al diritto pertinente, nazionale e dell’Unione, in materia di trasferimento dei dati personali ai paesi terzi:
a) le dichiarazioni d’ufficio redatte a norma dell’articolo 5, paragrafo 3;
b) le informazioni ottenute ai sensi dell’articolo 6;
c) le dichiarazioni ottenute ai sensi dell’articolo 3 o 4, qualora vi siano indizi che denotano la correlazione tra il denaro contante e attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione qualunque comunicazione di informazioni ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 12 Segretezza e riservatezza professionale e sicurezza dei dati
1. Le autorità competenti garantiscono la sicurezza dei dati ottenuti ai sensi degli articoli 3 e 4, dell’articolo 5, paragrafo 3, e dell’articolo 6.
2. Tutte le informazioni ottenute dalle autorità competenti sono coperte dal segreto professionale.

Articolo 13 Protezione dei dati personali e periodi di conservazione
1. Le autorità competenti agiscono in qualità di controllori dei dati personali ottenuti in virtù degli articoli 3 e 4, dell’articolo 5, paragrafo 3, e dell’articolo 6.
2. Il trattamento dei dati personali nell’ambito del presente regolamento è effettuato al solo scopo di prevenzione e di lotta alle attività criminose.
3. I dati personali ottenuti in virtù degli articoli 3 e 4, dell’articolo 5, paragrafo 3, e dell’articolo 6 sono accessibili solo al personale debitamente autorizzato delle autorità competenti e sono adeguatamente protetti contro l’accesso o la comunicazione non autorizzati. Salvo se diversamente disposto dagli articoli 9, 10 e 11, tali dati non possono essere divulgati o comunicati senza esplicita autorizzazione dell’autorità competente che ha ottenuto per prima i dati. L’autorizzazione non è tuttavia necessaria qualora le autorità competenti siano tenute a divulgare o comunicare tali dati conformemente al diritto nazionale dello Stato membro interessato, in particolare in caso di procedimenti giudiziari.
4. Le autorità competenti e l’UIF conservano i dati personali ottenuti in virtù degli articoli 3 e 4, dell’articolo 5, paragrafo 3, e dell’articolo 6 per un periodo di cinque anni dalla data in cui sono stati ottenuti. Allo scadere di tale termine, tali dati personali sono cancellati.
5. Il periodo di conservazione può essere prorogato una volta per un periodo non superiore a tre anni se:
a) dopo aver eseguito una valutazione approfondita della necessità e della proporzionalità di tale proroga e aver stabilito che si tratta di una misura giustificata ai fini dello svolgimento dei suoi compiti in materia di lotta al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, l’UIF stabilisce che è necessario prorogare il periodo di conservazione; o
b) dopo aver eseguito una valutazione approfondita della necessità e della proporzionalità di tale proroga e avere stabilito che si tratta di una misura giustificata ai fini dello svolgimento dei loro compiti concernenti l’esecuzione di controlli efficaci per quanto riguarda l’obbligo di dichiarazione di denaro contante accompagnato o l’obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato, le autorità competenti stabiliscono che è necessario prorogare il periodo di conservazione.

Articolo 14 Sanzioni
Ogni Stato membro stabilisce sanzioni da applicare in caso di inosservanza dell’obbligo di dichiarazione di denaro contante accompagnato di cui all’articolo 3 o di informativa per il denaro contante non accompagnato di cui all’articolo 4. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 15 Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 2, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 2 dicembre 2018.
3. La delega di potere di cui all’articolo 2, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti dall’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 16 Atti di esecuzione
1. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le seguenti misure volte a garantire l’applicazione uniforme dei controlli da parte delle autorità competenti:
a) i modelli per il modulo di dichiarazione di cui all’articolo 3, paragrafo 3, e per i moduli informativi di cui all’articolo 4, paragrafo 3;
b) i criteri del quadro comune di gestione dei rischi di cui all’articolo 5, paragrafo 4, e più specificamente i criteri di rischio, le norme, e i settori di controllo prioritari sulla base delle informazioni scambiate ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), e delle politiche e migliori prassi a livello dell’Unione e internazionale;
c) le norme tecniche per l’efficace scambio di informazioni di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 3, e all’articolo 10 del presente regolamento, attraverso il SID, quale istituito dall’articolo 23 del regolamento (CE) n. 515/97;
d) il modello per lo stampato da utilizzare per la comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 3; e
e) le norme e il formato che gli Stati membri sono tenuti a utilizzare per trasmettere alla Commissione con dati statistici anonimi sulle dichiarazioni e sulle infrazioni ai sensi dell’articolo 18.
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 17, paragrafo 2.

Articolo 17 Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato di controllo sul denaro contante. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 18 Comunicazione di informazioni relative all’attuazione del presente regolamento
1. Entro il 4 dicembre 2021 gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a) l’elenco delle autorità competenti;
b) i dettagli delle sanzioni previste ai sensi dell’articolo 14;
c) dati statistici anonimi riguardanti le dichiarazioni, i controlli e le infrazioni, usando il formato di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera e).
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione eventuali successive modifiche delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), entro un mese dalla data in cui esse prendono effetto.
Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), sono fornite alla Commissione almeno ogni sei mesi.
3. La Commissione mette a disposizione di tutti gli altri Stati membri le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), e qualunque successiva modifica di tali informazioni ai sensi del paragrafo 2.
4. La Commissione pubblica annualmente sul suo sito web le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), e qualunque successiva modifica di tali informazioni ai sensi del paragrafo 2 e informa gli utenti in modo chiaro in merito ai controlli relativi al denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione.

Articolo 19 Valutazione
1.Entro il 3 giugno 2024 e successivamente con cadenza quinquennale, la Commissione, in base alle informazioni regolarmente ricevute dagli Stati membri, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento(1).
La relazione di cui al primo comma valuta in particolare:
a) se sia opportuno includere altri beni nell’ambito di applicazione del presente regolamento;
b) se la procedura a scopo informativo riguardo al denaro contante non accompagnato sia efficace;
c) se la soglia per il denaro contante non accompagnato debba essere rivista;
d) se i flussi di informazioni di cui agli articoli 9 e 10 e l’uso del SID, in particolare, siano efficaci o se vi siano ostacoli allo scambio tempestivo e diretto di informazioni compatibili e comparabili tra le autorità competenti e con le UIF; e
e) se le sanzioni previste dagli Stati membri siano effettive, proporzionate e dissuasive e in linea con la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell’Unione europea e se abbiano un effetto deterrente equivalente in tutta l’Unione sulle violazioni del presente regolamento.
2. La relazione di cui al paragrafo 1 comprende, se disponibili:
a) una raccolta delle informazioni provenienti dagli Stati membri sul denaro contante connesso ad attività criminose che ledono gli interessi finanziari dell’Unione; e
b) i dati riguardanti lo scambio di informazioni con i paesi terzi.
[1] Così modificato con avviso di rettifica pubblicato in GUUE L del 23 dicembre 2020, n. 435.

Articolo 20 Abrogazione del regolamento (CE) n. 1889/2005
Il regolamento (CE) n. 1889/2005 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

Articolo 21 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 giugno 2021. Tuttavia, l’articolo 16 si applica a decorrere dal 2 dicembre 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegato 1 Beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore e carte prepagate considerati alla stregua di denaro contante ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punti iii) e iv)
1. Beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore:
a) monete con un tenore in oro di almeno il 90 %; e
b) lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5 %.
2. Carte prepagate: promemoria.

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