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Autocertificazioni: in una circolare i chiarimenti su permessi di soggiorno e cittadinanza.

Redazionedi Redazione24 Settembre 2012
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Con circolare n. 3/2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 2012, il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiarito alcuni aspetti relativi ai certificati necessari per ottenere il permesso di soggiorno, all’attestato di idoneità abitativa e alla cittadinanza.
La normativa sulla certificazione (Testo unico sulla documentazione amministrativa, D.P.R. 445 del 2000, modificato dalla legge n.183/2011), in vigore dal 1 gennaio 2012, prevede che le certificazioni rilasciate dalle PA in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà.
Sui certificati da produrre ai soggetti privati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Dall’applicazione delle nuove norme derivano vari adempimenti a carico delle stesse amministrazioni, spiegate dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, tra l’altro, con Direttiva del 22 dicembre 2011 n.14.
Questi alcuni dei contenuti della circolare n. 3/2012:

Certificati relativi al permesso di soggiorno
Ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia le amministrazioni possono chiedere la produzione di certificati ai fini dei procedimenti disciplinati dal Testo Unico delle leggi dell’immigrazione (decreto legislativo n.286/88). Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati deve essere apposta la dicitura “certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull’immigrazione”, e non la dicitura:“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” .
I certificati necessari per le procedure connesse alle leggi sull’immigrazione (permessi di soggiorno, ricongiungimenti familiari, ecc.) potranno essere richiesti ai cittadini extracomunitari solo fino al 31 dicembre 2012. Infatti, con la conversione in legge del d.l. 9 febbraio 2012 n. 5 (decreto semplifica Italia), è stato modificato, a partire dal 1° gennaio 2013, l’art. 23, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000 e sono state abrogate le parole: “…fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero.” Dal 1° gennaio 2013 sarà l’amministrazione ad acquisire d’ufficio la prescritta documentazione in materia di immigrazione.
Le dichiarazioni sostitutive previste dal d.P.R. n. 445 del 2000 potranno essere utilizzate limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da soggetti pubblici in Italia.


Attestato di idoneità

Lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare
la disponibilità, tra l’altro, di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa(Decr. Lgs. n.286/98). Si richiede, cioè, che l’alloggio sia idoneo ad ospitare il nucleo familiare integrato. Tale idoneità è attestata dagli uffici
comunali a seguito di accertamenti di carattere prettamente tecnico.
L’idoneità abitativa rappresenta un’attestazione di conformità tecnica resa dagli Uffici tecnici comunali, non ha quindi natura di certificato e non può pertanto essere sostituita da un’autocertificazione. 
Sugli attestati di idoneità abitativa non deve quindi essere apposta la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” .

Cittadinanza
Il procedimento per ottenere la cittadinanza non rientra nella previsione contenuta nell’art. 3, D.P.R. n. 445/2000, che esclude dal campo di applicazione della semplificazione della documentazione amministrativa i soli procedimenti relativi alla condizione dello straniero e all’immigrazione.
Perciò al procedimento relativo alla cittadinanza si applicano le diposizioni in tema di acquisizione d’ufficio della documentazione; in particolare, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura, prevista
 dall’art. 40, comma 02, del D.P.R. n. 445 del 2000: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” .
Resta fermo che i cittadini non appartenenti all’Unione europea possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani; ove il dato richiesto attenga
ad atti formati all’estero e non registrati in Italia o presso un Consolato italiano deve procedersi all’acquisizione della certificazione prodotta dal Paese straniero, legalizzata e tradotta nei termini di legge.
Sul sito del Ministro per la pubblica amministrazione una pagina è dedicata alle domande più frequenti sulla materia.

Articolo tratto da: Ministero dell’Interno

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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