Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali conferma che al termine del periodo consentito per l’impiego della cassa integrazione ordinaria, senza soluzione di continuità, è possibile, permanendo le generali condizioni di depressione della domanda globale, ricorrere alla cassa integrazione “straordinaria per crisi”, senza la ricognizione di specifiche ragioni aziendali e senza alcun obbligo di presentare piani di risanamento aziendale e di indicare lavoratori in esubero.
Ogni diversa interpretazione genera solo ingiustificato allarmismo.
Allo stesso modo il calcolo per giorni e non per settimane della cassa integrazione ordinaria si riferisce non solo ai periodi successivi all’adozione della circolare sul diverso sistema di calcolo, ma allo stesso intero trimestre nell’ambito del quale la circolare stessa è stata adottata, con la conseguenza di un significativo ampliamento della durata della cassa integrazione ordinaria.
Articolo tratto da: Ministero del Lavoro e delle politiche sociali