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Notizie giuridiche Penale Procedura Penale

Codice rosso: disegno di legge contro i maltrattamenti in famiglia e le violenze

Redazionedi Redazione17 Luglio 2019Aggiornato il:17 Luglio 2019
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Codice rosso: approvato dal CDM il disegno di legge a tutela delle vittime di maltrattamento, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il “codice rosso”, il disegno di legge proposto dai Ministri della Giustizia  e della Pubblica amministrazione, che ha come obiettivo quello di garantire una “corsia preferenziale”, ovvero una maggiore tutela alle vittime di maltrattamento, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni, commessi in contesti familiari o nell’ambito di relazioni di convivenza, assicurando la tempestività dell’adozione degli interventi cautelari o di prevenzione.
Grazie a questo intervento normativo, si consente di adottare provvedimenti protettivi in tempi rapidi preservando la incolumità delle vittime di violenza.

Tra le principali novità, vi è l’integrazione dell’art. 347 c.p.p. che prevede l’obbligo per la polizia giudiziaria di comunicare al PM le notizie di reato relative anche ai delitti di maltrattamento, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate commessi in contesti familiari o nell’ambito di relazioni di convivenza.
Viene poi introdotta una presunzione di urgenza per queste tipologie di reato per cui la polizia giudiziaria dovrà comunicare il fatto al PM “senza ritardo”.

Infine è garantito il diritto della vittima di essere ascoltata entro 3 giorni dalla notizia di reato e viene resa obbligatoria la formazione specifica per gli operatori di polizia, arma di carabinieri e corpo di polizia penitenziaria per il trattamento di questi fenomeni.

Questo intervento normativo si inserisce all’interno di un più ampio piano di azione di contrasto alla violenza sulle donne che il Governo sta portando avanti di concerto con il Dipartimento delle Pari opportunità.
In particolare, è stata istituita una Cabina di Regia interministeriale per dare seguito in maniera organica agli interventi programmati. Inoltre, sarà istituito un fondo ad hoc in favore delle vittime di violenza e saranno realizzati Centri antiviolenza territoriali per il pronto intervento. Nei centri antiviolenza sarà fornito il primo supporto legale e psicologico e ci sarà la possibilità di ospitare le donne vittime di violenza nella fase intermedia che va dalla decisione di denunciare alla presa in carico da parte dei centri antiviolenza.

La violenza domestica o di genere viene ricondotta dai primi tre articoli del disegno di legge alle seguenti fattispecie:

  • maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
  • violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.);
  • atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.);
  • corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.);
  • atti persecutori (art. 612-bis c.p.);
  • alcune ipotesi di lesioni personali aggravate (art. 582, aggravato ai sensi dell’art. 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell’art. 577, primo e secondo comma).

Con particolare riferimento alle lesioni personali, si ricorda che l’art. 585 c.p. prevede un aumento della pena da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 576, e un aumento fino a un terzo se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite.

Tra tali possibili circostanze aggravanti, il disegno di legge del Governo riconduce alla violenza domestica o di genere le lesioni personali commesse:

  • contro l’ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell’articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione (art. 576, n. 2);
  • in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies (art. 576, n. 5);
  • dall’autore del delitto previsto dall’articolo 612-bis nei confronti della persona offesa (art. 576, n. 5.1);
  • contro l’ascendente o il discendente o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l’altra parte dell’unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente (art. 577, primo comma, n. 1);
  • col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso (art. 577, primo comma, n. 2);
  • con premeditazione (art. 577, primo comma, n. 3);
  • col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell’articolo 61 (art. 577, primo comma, n. 4);
  • contro il coniuge divorziato, l’altra parte dell’unione civile, ove cessata, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta (art. 577, secondo comma).

Gli articoli da 1 a 3 intervengono sul codice di rito penale prevedendo, a fronte di notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere (e dunque quando si procede per uno dei suddetti reati):

  • che la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisce immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale; alla comunicazione orale seguirà senza ritardo quella scritta.
    Viene in tal senso integrato il comma 3 dell’art. 347 c.p.p. che attualmente prevede questa possibilità solo per i gravi delitti indicati nell’art. 407, co. 2, lett.a), n. 1-6 (si tratta, ad esempio, oltre che del delitto di omicidio, dei reati di associazionismo mafioso o con finalità di terrorismo) e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza.
    Come evidenzia la Relazione illustrativa, la modifica esclude ogni discrezionalità da parte della polizia giudiziaria, chiamata ad attivarsi immediatamente, senza alcuna possibilità di valutare se ricorrano o meno le ragioni di urgenza; viene infatti introdotta una «presunzione assoluta di urgenza» (articolo 1);
  • che il pubblico ministero, entro 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato, assume informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato; il termine di 3 giorni può essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa.
    Viene a tal fine inserito nell’art. 362 c.p.p., relativo all’assunzione di informazioni da parte del PM, un nuovo comma 1-ter (articolo 2); attualmente, infatti, il codice di rito non specifica un termine entro il quale il PM debba procedere all’assunzione di informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. La riforma individua tale termine in 3 giorni unicamente per il catalogo di reati ricondotti alla violenza domestica e di genere;
  • che la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti di indagine delegati dal PM e pone, sempre senza ritardo, a disposizione del PM la documentazione delle attività svolte (articolo 3).
    Viene a tal fine integrato il contenuto dell’art. 370 c.p.p., sugli atti di indagine compiuti direttamente e delegati dal PM, con l’inserimento di due nuovi commi (2-bis e 2-ter).

L’articolo 4 prevede l’attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere ed interviene nel trattamento penitenziario delle persone condannate per reati di violenza domestica e di genere.
I corsi dovranno essere attivati dagli istituti di formazione dei diversi corpi, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, e sulla base di contenuti omogenei che dovranno essere individuati con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell’interno, della giustizia e della difesa. Per il personale individuato dalle diverse amministrazioni, la frequenza dei corsi è obbligatoria.

L’articolo 5, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria. Le amministrazioni dovranno provvedere all’attuazione della legge con le risorse disponibili a legislazione vigente. La relazione tecnica individua il solo articolo 4 come disposizione onerosa, per la quale richiama i fondi già stanziati per la formazione del personale.

Articolo tratto da: Sito del Governo Italiano

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