Close Menu
MioLegale.it
  • Home
  • Calcolatori
  • Utilità legali
  • Banca dati
  • Consulenza legale
  • Avvocato AI
WhatsAppTelegramLinkedInX (Twitter)FacebookInstagram
  • Guide
  • Notizie
  • Norme
  • Sentenze
MioLegale.it
WhatsAppTelegramLinkedInX (Twitter)FacebookInstagramRSS
  • Home
    1. Ultimi articoli
    2. Notizie giuridiche
    3. Giurisprudenza
    4. Norme
    5. Guide di diritto
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Avvocati: iscrizione contemporanea a due albi professionali
    27 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Riordino della tassazione dei redditi dei terreni
    18 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Limiti liquidi nel bagaglio a mano: cosa cambia dal 2025 per i voli aerei
    28 Luglio 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Recupero dei tossicodipendenti, edilizia penitenziaria e revisione delle circoscrizioni giudiziarie
    23 Luglio 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Animale domestico e separazione dei coniugi: va previsto il diritto di visita?
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Deposito cartolina CAD come prova di notificazione
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    La destinazione di area privata a parcheggio pubblico non comporta esproprio
    1 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Annotazione nel Casellario ANAC della risoluzione per inadempimento
    20 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Regolamento UE 2024/1689 sull’Intelligenza Artificiale AI Act
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    D.L. 95/2025 Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese
    17 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Legge 196/2009 Legge di contabilità e finanza pubblica
    28 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    D.Lgs. 192/2024 Revisione IRPEF IRES
    18 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Gratuito patrocinio: guida ai requisiti e al reddito aggiornato al 2025
    24 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Cosa è l’ora legale e perché si passa dall’ora solare a quella legale
    29 Marzo 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Istruzioni operative per l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio
    18 Settembre 2024
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Quali sono le aliquote IRPEF? Scaglioni aggiornati 2025
    28 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Animale domestico e separazione dei coniugi: va previsto il diritto di visita?
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Cassazione civile, sez. II, 24 marzo 2023, n. 8459
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Regolamento UE 2024/1689 sull’Intelligenza Artificiale AI Act
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Deposito cartolina CAD come prova di notificazione
    23 Settembre 2025
  • Calcolatori
    • Danno alla persona
      • Danno non patrimoniale
      • Danno Tribunale di Milano
      • Danno Tribunale di Roma
      • Danno perdita parentale Milano
      • Danno morte congiunto Roma
      • Equo indennizzo
      • Danno lesioni macropermanenti
      • Danno lesioni micropermanenti
    • Interessi e calcoli finanziari
      • Piano di ammortamento
      • Tasso di interesse Tan e Taeg
      • Interesse semplice
      • Interesse composto
    • Interessi legali e moratori
      • Interessi legali
      • Interessi moratori
      • Interessi mora appalti pubblici
    • Rivalutazione Istat
      • Interessi legali e rivalutazione
      • Devalutazione monetaria
      • Rivalutazione monetaria
    • Termini processuali
      • Termini processuali
      • Termini art 171-ter 189 275 cpc
      • Calcolo termini separazione divorzio
      • Prescrizione diritti
    • Calcolo date e scadenze
      • Data futura o passata
      • Età anagrafica esatta
      • Giorni tra due date
    • Fatturazione imposte e tasse
      • Nuova IMU
      • Imu e Tasi
      • Imposte compravendita
      • Imposte locazione
      • Fattura diretta e inversa
      • Scorporo IVA
    • Compensi professionali
      • Compenso curatore fallimentare
      • Compenso delegato alla vendita
      • Calcolo fattura avvocato
      • Calcolo parcella avvocato
    • Proprietà e Usufrutto
      • Valore catastale immobili
      • Usufrutto vitalizio
      • Usufrutto a termine
    • Percentuali e quote
      • Calcolo percentuale
      • Calcolo quote percentuali
      • Calcolo sconto e ricarico
      • Calcolo valore senza sconto o ricarico
    • Contributo unificato Diritti copia
      • Diritti di copia
      • Contributo unificato
    • Patteggiamento e mediazione
      • Costi mediazione civile
      • Aumento riduzione pena
    • Successioni e pensioni
      • Pensione di reversibilità
      • Quote ereditarie
  • Utilità legali
    • Utilità per avvocati
      • Tabella diritti di copia
      • Contributo unificato
      • Codici iscrizione al ruolo
      • Riforma Cartabia Civile
      • Compenso avvocati
    • Tassi di interesse Indici Istat
      • Ultimo indice Istat
      • Tassi soglia usura
      • Tasso interessi di mora
      • Tabella interessi appalti pubblici
      • Tasso interessi legali
    • Medicina legale
      • Tabella lesioni causa servizio
      • Tabella lesioni micropermanenti
      • Tabella risarcimento micropermanenti
      • Tabella menomazioni INAIL
      • Tabelle danno biologico INAIL
      • Tabelle Tribunale di Milano
      • Tabelle Tribunale di Roma
    • Codice della Strada
      • Tabelle alcolemiche
      • Tabella punti patente
    • Proprietà e catasto
      • Coefficienti usufrutto
      • Categorie Catastali
    • Formulario Civile e Penale
      • Formulario civile
      • Formulario penale
      • Testimonianza scritta
  • Banca dati
  • Consulenza legale
  • Avvocato AI
MioLegale.it
Home»Aree tematiche di MioLegale.it»Diritto urbanistico Edilizia
Diritto urbanistico Edilizia Finanze Fisco Tributi Notizie giuridiche

Consultazione gratuita dei dati catastali degli immobili di proprietà

Redazionedi Redazione13 Settembre 2018Aggiornato il:13 Settembre 2018
StampaEmailWhatsAppTelegramLinkedInTwitterFacebookReddit
iscrizione contemporanea a due albi professionali

Dal 31 marzo 2014 è possibile consultare online, gratuitamente e senza versare tributi, i dati delle banche dati ipotecaria e catastali inerenti gli immobili di proprietà.
La novità è stata annunciata con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che attua le disposizioni del DL 16/2012 sulle semplificazioni fiscali.
L’accesso ai dati online è riservato alle persone fisiche che siano proprietarie, comproprietarie o comunque titolari di diritti reali di godimento sugli immobili che risultano registrati ai sistemi Fisconline o Entratel.
I contribuenti – persone fisiche – abilitati ai servizi Fisconline ed Entratel dell’Agenzia possono consultare gratuitamente e comodamente dal proprio pc le informazioni relative alla casa di loro proprietà come:

  • la visura catastale (per soggetto e per immobile);
  • la mappa con la particella terreni;
  • la planimetria del fabbricato;
  • la visura ipotecaria.

Per accedere alla consultazione è necessario il codice fiscale che deve coincidere con quello del proprietario dell’abitazione o del soggetto che vanta su di essa i diritti reali di godimento.
Sempre dal 31 marzo 2014  è possibile inoltre richiedere la consultazione dei dati presso gli sportelli decentrati del Catasto.
Al momento della richiesta, le persone fisiche devono esibire un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità.
L’accesso ai dati presso gli sportelli decentrati del Catasto può essere richiesta anche dai soggetti diversi dalle persone fisiche. In questo caso, la domanda va presentata dal legale rappresentante, che oltre a consegnare il proprio documento di identità deve dimostrare la sua qualità di rappresentante.

Segue il testo del provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate.

Attivazione del servizio di consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale relativo a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.

Il direttore dell’agenzia delle entrate
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
dispone:

1. Ambito di applicazione

1.1 Il presente provvedimento disciplina le modalità di consultazione, gratuita ed in esenzione da tributi, delle banche dati ipotecaria e catastale relativamente ai beni immobili dei quali il soggetto che effettua la consultazione risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.
1.2 Il presente provvedimento disciplina altresì le modalità di accesso alla banca dati catastale, gratuito ed in esenzione da tributi, effettuato presso gli sportelli catastali decentrati, relativamente a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.

2. Accesso al servizio di consultazione telematica
2.1 A decorrere dal 31 marzo 2014, l’accesso al servizio di cui al punto 1.1 è consentito, in una prima fase di erogazione dello stesso, alle persone fisiche registrate ai servizi telematici Entratel e Fisconline definiti, rispettivamente, al Capo II e al Capo IV del decreto dirigenziale 31 luglio 1998.
2.2 Relativamente agli atti catastali, il servizio di consultazione fornisce esclusivamente le informazioni relative agli immobili di cui il soggetto risulta intestatario, individuati nella banca dati catastale tramite il codice fiscale del soggetto abilitato ai servizi Entratel/Fisconline che effettua la consultazione.
2.3 Relativamente ai registri immobiliari, il servizio di consultazione fornisce esclusivamente le informazioni relative alle formalità informatizzate in cui siano presenti sia il soggetto abilitato ai servizi Entratel/Fisconline che effettua la consultazione, individuato tramite il codice fiscale, sia gli immobili di cui il medesimo risulta intestatario negli atti catastali.

3. Accesso alla banca dati catastale presso gli sportelli catastali decentrati
3.1 A decorrere dal 31 marzo 2014, l’accesso al servizio di consultazione della banca dati catastale, gratuito e in esenzione da tributi, relativo agli immobili di cui all’articolo 2, comma 2, è esteso alle consultazioni telematiche effettuate presso gli sportelli catastali decentrati, secondo le regole applicabili presso gli Uffici dell’Agenzia.
3.2 All’atto della richiesta, il richiedente persona fisica dovrà esibire, al fine dell’esenzione, un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3.3 Relativamente ai soggetti diversi dalle persone fisiche, la richiesta è effettuata dal legale rappresentante o altro rappresentante organicamente riferibile all’ente, che, oltre ad esibire il proprio documento di identità o di riconoscimento, dovrà comprovare la propria qualità di rappresentante – legale od organico – del soggetto cui la visura stessa si riferisce, anche mediante apposita dichiarazione sostitutiva.
3.4 La documentazione di cui ai commi precedenti è conservata presso lo sportello catastale decentrato, ai fini delle verifiche da parte dell’Agenzia, anche a campione, sulla spettanza dell’esenzione.

Motivazioni
L’art. 6, comma 5-quater, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, prevede che l’accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall’Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.
Il successivo comma 5-quinquies dispone che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio sono stabiliti modalità e tempi per estendere il servizio di consultazione di cui al comma 5-quater anche per via telematica in modo gratuito e in esenzione da tributi.
L’art. 23-quater, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha previsto, a decorrere dal 1° dicembre 2012, l’incorporazione dell’Agenzia del territorio nell’Agenzia delle entrate.
Al fine di attuare le disposizioni di cui al comma 5-quinquies dell’art. 6 del decreto-legge n. 16 del 2012, con il presente provvedimento viene definita la modalità di consultazione telematica, gratuita e in esenzione da tributi, delle banche dati ipotecaria e catastale per i soggetti abilitati ai servizi Entratel o Fisconline.
In fase di prima attuazione, la consultazione è consentita solo alle persone fisiche; il servizio di consultazione telematica rende disponibile il relativo esito solo se il codice fiscale presente nelle banche dati ipotecaria e catastale coincide con quello del titolare dell’abilitazione ai servizi Fisconline o Entratel. La consultazione riguarda, relativamente agli atti catastali, gli immobili di cui il soggetto risulta intestatario e, relativamente ai registri immobiliari, le formalità informatizzate in cui siano presenti sia il soggetto, sia gli immobili di cui il medesimo risulta intestatario negli atti catastali.
Dalla medesima data del 31 marzo 2014, l’accesso gratuito al servizio di consultazione della banca dati catastale è esteso alle consultazioni richieste presso gli sportelli catastali decentrati, secondo le regole applicabili presso gli Uffici dell’Agenzia, come illustrate nella Circolare n. 4/T del 28 settembre 2012. La documentazione concernente la richiesta è conservata presso lo sportello catastale decentrato, ai fini delle verifiche da parte dell’Agenzia, anche a campione, sulla spettanza dell’esenzione.

Riferimenti normativi
a) Ordinamento dell’Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57, comma 1, art. 62, commi 1 e 2, art. 64).
b) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).
c) Incorporazione dell’Agenzia del territorio nell’Agenzia delle entrate: Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (art. 23-quater).
d) Disciplina normativa di riferimento:
– Legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all’introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari (art. 16 e
segg.);
– Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44 (art. 6, commi 5-quater e 5-quinquies);
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo tratto da: Agenzia delle Entrate

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
Catasto Registri immobiliari
Sullo stesso argomento
Calcolo valore di usufrutto vitalizio e nuda proprietà
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Calcolo valore catastale immobili a partire dalla rendita catastale
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Cambio categoria catastale: se tra categorie non omogenee è necessario il permesso di costruire
iscrizione contemporanea a due albi professionali
DL 70/1988 Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani.
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Criteri per il riclassamento immobiliare di un fabbricato
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Categorie Catastali Cat Catastali A B C D E F
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Interscambio dei dati catastali tra Agenzia Entrate e Comuni
iscrizione contemporanea a due albi professionali
I fabbricati di nuova costruzione sono soggetti ad ICI se iscritti in catasto
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Caratteristiche delle abitazioni di lusso
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Telegram
  • Instagram
  • WhatsApp
In contatto con MioLegale.it
  • Servizi Studio Legale
  • Consulenza legale online
  • Collabora con MioLegale.it
  • Recapiti telefonici ed email
  • Newsletter giuridica
  • Scrivi alla redazione
Newsletter
Di tendenza
AssegnoAvvocatiAvvocatoBancaCompensoCoronavirusCovid-19DannoFallimentoLavoroLicenziamentoMinoriPensionePrivacyReatoRisarcimentoSeparazioneSocietà
Ipse Dixit
  • Accidentalia delicti

© Avv. Gianluca Lanciano 2006-2025 MioLegale.it ® Note Legali e Privacy
  • Guide
  • Notizie
  • Norme
  • Sentenze

Scrivi nel campo “Cerca…” e premi invio o cerca per cercare. Premi la X n alto a destra o il tasto Esc sulla tastiera per annullare.

Assistente AI di MioLegale.it
Le conversazioni sono inviate ad un fornitore esterno (OpenAI) per generare risposte. Non inserire dati personali sensibili.
L’assistente AI di MioLegale offre informazioni generali. Non costituisce consulenza legale. Verifica sempre le fonti e le date di aggiornamento.

Se hai bisogno di consulenza legale specifica, contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it