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Home»Notizie giuridiche
Notizie giuridiche Civile e procedura civile

Contributo unificato di almeno 43 euro obbligatorio per iscrivere causa al ruolo

Avv. Gianluca Lancianodi Avv. Gianluca Lanciano7 Gennaio 2025Aggiornato il:7 Gennaio 2025
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Dal 1° gennaio 2025 obbligatorio il versamento del contributo unificato di almeno 43 euro per iscrivere causa al ruolo. Sono fatti salvi i casi di esenzione e di contributo di minor importo.

La legge di stabilità 2025 (Legge 207/2024), pubblicata sulla G.U. del 31.12.2024, ha introdotto alcune  importanti modifiche in materia di versamento del contributo unificato nei processi civili, destinate ad avere una diretta incidenza, a decorrere dal 1° gennaio 2025, sull’iscrizione a ruolo delle cause.

In particolare, la norma ha aggiunto all’art. 14 del D.P.R. n. 115/2002 (testo unico spese di giustizia), dopo il terzo comma, il comma 3.1 che dispone quanto segue:
«Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l’importo determinato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge» ovvero il contributo unificato del valore di € 43,00 (tale è l’importo del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1, lett. a).
Ne consegue che il personale di cancelleria - fatti salvi i casi di esenzione - non potrà procedere all’iscrizione a ruolo di una causa civile se non verrà versato almeno un contributo di 43 euro e più precisamente:

  1. nelle ipotesi in cui il contributo unificato dovuto sia pari o inferiore a 43 euro, non venga versato integralmente l’importo effettivamente dovuto a titolo di contributo unificato;
  2. nelle ipotesi in cui l’importo dovuto del contributo unificato sia superiore a 43 euro, la parte che chiede l’iscrizione della causa non versi almeno l’importo di euro 43.

La norma non ha modificato in alcun modo né le ipotesi di esenzione né la quantificazione del contributo unificato, per cui:

  • nelle ipotesi in cui sia prevista l’esenzione nulla continuerà ad essere dovuto;
  • nelle ipotesi in cui il valore del contributo unificato dovesse essere inferiore alla somma di 43 euro, continuerà ad essere dovuta la minor somma.

Allo stesso modo, nelle ipotesi in cui la somma dovuta dovesse essere superiore a 43 euro e la parte che chiede l’iscrizione a ruolo si limiti a versare solo la somma di 43 euro (ovvero una somma maggiore a tale valore, ma pur sempre inferiore alla somma effettivamente dovuta), si genererà una parziale omissione del contributo che dovrà essere oggetto di successivo recupero.
In tale ultima ipotesi, di parziale omissione del contributo unificato, la legge di bilancio 2025 detta specifiche disposizioni in materia di recupero, aggiungendo un comma all’art. 248 del D.P.R. n. 115 del 2002 e prevedendo che:
«3-bis. Nei procedimenti civili, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, nei casi di cui all'articolo 16, in ipotesi di mancato pagamento entro trenta giorni dall’iscrizione a ruolo o dal diverso momento in cui sorge
l’obbligo di pagamento, l’ufficio o, nel caso di stipula della convenzione prevista dall’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la società Equitalia Giustizia Spa, procede all’iscrizione a ruolo dell’importo dovuto con addebito degli interessi al saggio legale e della sanzione di cui all’articolo 16, comma 1-bis. L’ufficio o, nel caso di stipula della convenzione prevista dall’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la società Equitalia Giustizia Spa, procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Si applica l’articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

La normativa sopra descritta trova applicazione esclusivamente alle controversie iscritte a decorrere dal 1° gennaio 2025, mentre per quelle iscritte fino al 31 dicembre 2024, a prescindere dalla situazione o fase processuale in cui dovessero trovarsi, continueranno ad applicarsi le norme previgenti.

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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