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Frazionabilità dell’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni

Redazionedi Redazione8 Aprile 2019Aggiornato il:8 Aprile 2019
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Frazionabilità dell’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni di cui all’articolo 65 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e D.P.C.M. n.452 del 2000.

1. Il quadro normativo di riferimento.
Con sempre maggiore frequenza pervengono quesiti relativi alla possibilità, da parte dei Comuni, di riconoscere il diritto all’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori previsto dall’articolo 65 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 nell’ipotesi in cui la domanda rivolta ad ottenere la prestazione sia formulata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello richiesto, in conformità all’articolo 16, comma 1, del D.P.C.M. n. 452/2000, ma dopo il raggiungimento della maggiore età da parte di uno dei figli.
In particolare, si è posto il quesito relativo alla possibilità di riconoscere la prestazione solamente e proporzionalmente per quei mesi dell’anno in cui permane la presenza di almeno tre figli minori nel nucleo, e tale quesito si pone anche nell’ipotesi in cui il venir meno del requisito caratterizzato dalla presenza di almeno tre figli minori sia dovuto a mutamenti della composizione del nucleo diversi dal raggiungimento della maggiore età da parte di uno dei figli (ad esempio, affidamento di uno dei tre figli minori a terzi, cancellazione di uno dei tre figli dallo stato di famiglia del genitore richiedente).
In proposito, a fronte della previsione contenuta nell’articolo 16 comma 1 del citato D.P.C.M. che, come sopra esposto, consente di proporre la domanda fino al 31 gennaio dell’anno successivo, e del disposto dell’articolo 14, comma 1, in base al quale il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo, lo stesso articolo 16, al successivo comma 4, sancisce che la domanda può essere presentata a condizione che i requisiti siano posseduti al momento della presentazione della domanda medesima.
Alcuni Comuni, considerata l’apparente contraddizione normativa, sino ad ora hanno optato per un’interpretazione restrittiva delle disposizioni sulla materia argomentando dal sopra citato articolo 16, comma 4, del predetto D.P.C.M. che subordina la proponibilità della domanda alla sussistenza dei requisiti al momento della sua proposizione.
Altri Comuni, invece, in ipotesi del genere, concedono la prestazione per quella frazione di anno in cui il requisito della composizione del nucleo permane.
Conseguentemente, a causa del diverso orientamento dei singoli Enti territoriali, a parità di situazione si sono verificate disparità di trattamento da un Comune all’altro, ed è emersa la necessità di adottare un criterio univoco nell’applicazione della normativa di settore.
Al riguardo sono stati sentiti il Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

2. Frazionabilità dell’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni.
In relazione anche ai pareri espressi dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Istituto recepisce il nuovo criterio interpretativo della normativa sull’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni, sostanzialmente più favorevole per i potenziali aventi diritto a tale prestazione.
In particolare, l’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni può essere erogato in misura frazionata per i mesi dell’anno in cui sussiste il requisito della composizione del nucleo, e ciò anche se la domanda rivolta ad ottenere tale prestazione, purché formulata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, sia presentata dopo il venir meno della sussistenza di tale requisito.
In tali ipotesi, in presenza di tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa di settore, la prestazione spetta, in misura proporzionale, per i soli mesi dell’anno in cui permane il requisito della sussistenza di almeno tre figli minorenni.
Ai fini della predetta erogazione frazionata è necessario, altresì, che, al momento del venir meno di tale requisito il richiedente l’assegno abbia già un ISE in corso di validità riferito al proprio nucleo composto con almeno i tre figli minori.
È comunque rimessa alla discrezionalità dei singoli Comuni la valutazione circa l’accoglimento delle domande relative all’anno 2012 purché presentate entro il termine perentorio del 31 gennaio del 2013 da richiedenti in possesso di tutti i requisiti necessari ai sensi della presente Circolare.

Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 29 dicembre, n. 302). – Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.
Art. 65 Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori.

1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o piú figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell’indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, è concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.
2. L’assegno di cui al comma 1 è concesso dai comuni, che ne rendono nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed è corrisposto a domanda. L’assegno medesimo è erogato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell’ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all’INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione (1).
3. L’assegno di cui al comma 1 è corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per tredici mensilità, per i valori dell’ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell’ISE di cui al comma 1 e il predetto importo dell’assegno su base annua. Per valori dell’ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell’ISE di cui al comma 1 l’assegno è corrisposto in misura pari alla differenza tra l’ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario, e per importi annui non inferiori a 20.000 lire (2).
4. Gli importi dell’assegno e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (3).
5. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 390 miliardi per l’anno 1999, in lire 400 miliardi per l’anno 2000 e in lire 405 miliardi a decorrere dall’anno 2001.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l’applicazione del presente articolo, inclusa la determinazione dell’integrazione dell’ISE, con l’indicatore della situazione patrimoniale (4).
(1) Comma così sostituito dall’art. 50, l. 17 maggio 1999, n. 144.
(2) Comma così sostituito dall’art. 80, l. 23 dicembre 2000, n. 388.
(3) Per la rivalutazione annuale relativa all’anno 2008, vedi il Comunicato 15 febbraio 2008; per la rivalutazione relativa all’anno 2009 vedi il Comunicato 6 febbraio 2009; per la rivalutazione per l’anno 2012 vedi il Comunicato 16 febbraio 2012.
(4) Per un’interpretazione autentica delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi art. 80, comma 9, l. 23 dicembre 2000, n. 388.

Articolo tratto da: INPS

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