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Mini-Imu, come si calcola, come si paga, da chi e quando è dovuta.

Avv. Gianluca Lancianodi Avv. Gianluca Lanciano11 Gennaio 2014
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Per effettuare il calcolo della mini-imu vai al calcolatore di MioLegale.it che determina sia IMU che MINI IMU.

Cosa è la “mini-imu” e come si calcola?
Come forse è già noto l’art. 1 del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133 ha abolito per il 2013 la seconda rata dell’Imu sulle prime case e sui terreni agricoli, pur tuttavia il quinto comma del medesimo articolo prevede che «L’eventuale differenza tra l’ammontare dell’imposta municipale propria risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l’anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 è versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014».
Ciò significa che bisogna pagare il 40% della differenza tra l’Imu che si sarebbe dovuta versare per il 2013 e quella che si sarebbe pagata al 4‰ ovvero l’aliquota standard prevista del decreto istitutivo dell’Imu, il decreto “Salva Italia” (Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 2013), senza la maggiorazione comunale.
Ne deriva che se nel proprio comune l’aliquota è più alta del 4‰ bisognerà pagare l’imu nella misura del 40% della maggiorazione (aliquota determinata dal comune, X‰ – 4 ‰).
Ad avviso di chi scrive sono corrette né la tesi di chi sostiene che si dovrebbe pagare il 40% su metà della differenza in quanto anche la prima rata dell’Imu 2013 era stata abolita e né la tesi secondo cui le detrazioni debbano essere applicate direttamente all’importo della mini Imu in quanto le detrazioni si calcolano a monte, facendo il conteggio con l’aliquota piena e non sulla differenza.
Per effettuare il calcolo della mini-imu si può utilizzare il calcolatore di MioLegale.it che determina sia IMU che MINI IMU.


Fabbricati rurali strumentali. Perché la mini-imu non è dovuta.

Se la “mini imu” può essere dovuta sulla prima casa e sui terreni agricoli, certamente non è dovuta per i fabbricati rurali strumentali. E ciò non perché vi sia un espresso esonero bensì perché per i fabbricati rurali strumentali era preclusa la possibilità di elevare l’aliquota di base fissata direttamente dalla legge (il 2 per mille), ragione per cui non può determinarsi alcuna differenza fra aliquota base e quella fissata dai comuni.


Chi deve pagare la mini-imu?

Sono tenuti al pagamento della “mini-imu” i proprietari di prima casa nei comuni che hanno deliberato per il 2013 un’aliquota superiore allo 4 ‰.
Per prima casa si intende l’immobile in cui il proprietario ha sia la residenza fiscale sia il domicilio fiscale o le abitazioni assimilate (come quelle dei rappresentanti delle forze dell’ordine in trasferta o gli alloggi di persone ricoverate in casa di riposo) per le quali non è stata versata l’imu nel corso del 2013.
Non si paga in tutti i comuni ma solo in quei comuni – 2500 circa – che hanno deliberato per il 2013 un’aliquota per l’abitazione principale superiore allo 4 ‰. 
Stesso discorso per i proprietari di terreni agricoli coltivatori diretti, sempre che il comune dove si trova il fondo abbia alzato l’aliquota di base fissata al 7,6 ‰



Quando e come si paga la mini-imu?

La scadenza per il pagamento della mini-imu è il 24 gennaio 2014. Le modalità di pagamento sono quelle ordinarie Imu, quindi modello di pagamento F24 o bollettino postale.
Se si opta per il modello F24, pagabile in banca, in posta e direttamente sul sito delle Agenzia delle Entrate se si è abilitati ai servizi telematici, bisogna utilizzare il codice tributo 3912, indicando che si tratta di un saldo per l’anno 2013.
Si può pagare la mini-imu anche con il bollettino postale approvato col Dm Economia del 23 novembre 2012. Il modello di bollettino di conto corrente postale riporta obbligatoriamente il numero di conto corrente 1008857615, valido per tutto il territorio nazionale. Su tale conto non sono ammessi versamenti tramite bonifico.

Vai al calcolatore di MioLegale.it per IMU e MINI IMU.

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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