Circolare INPS n. 16 del 20 novembre 2009
Con riferimento alla nuova modalità di calcolo dei limiti temporali di cui all’art. 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, definita dalla circolare n. 58 del 20.04.2009, si precisa che le disposizioni si intendono applicabili anche alle integrazioni salariali per il settore edile e affini.
Pertanto, anche il conteggio dei limiti temporali di cui all’art. 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427 deve essere fatto in base alla predetta circolare n. 58 limitatamente ai soli casi di riduzione di attività dovuta a momentanea mancanza di lavoro, a riduzione di commesse o di ordini d parte di Enti Appaltanti o Committenti con conseguente generalizzata “crisi aziendale” che comporta una contrazione del ciclo produttivo aziendale.
Articolo tratto da: INPS