Sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022 è stato pubblicato il comunicato sulla modalità di funzionamento del Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, istituito presso l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).
Il comunicato si limita ad un rimando al sito internet del del Ministero della transizione ecologica www.mite.gov.it dove è possibile consultare il testo integrale del decreto, pubblicato anche su questo sito (D.M. 304/2022).
La finalità del Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici è quella di costituire un archivio centralizzato che raccolga le informazioni sparse in altre banche dati immobiliari: catasto nazionale degli attestati di prestazione energetica di cui all’articolo 6, comma 12, lettera d), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192; banca dati di cui al D.M. 2 maggio 2018, recante Modalità di gestione dei flussi informativi alla banca dati istituita presso il Gestore Servizi Energetici GSE S.p.a; database Progetto Patrimonio della PA, ex art. 2, comma 222, L. n. 191; Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE).
Si tratta di un grande archivio in cui saranno immagazzinati le caratteristiche energetiche per edificio e unità immobiliari (classe APE, consumi annui per vettore energetico, potenza in prelievo, superficie disperdente opaca e trasparente, trasmittanze delle superfici opache e trasparenti, tipologie di impianto di riscaldamento, ACS, condizionamento, produzione di energia elettrica, colonnine di ricariche, nonché relative potenze e rendimenti ecc.).
Tra gli utenti utilizzatori del Portale e modalità di registrazione, il decreto indica:
Amministratori condominio. Questi, limitatamente agli edifici gestiti, avranno la delega a operare e ad accedere sul Portale. La delega a operare e ad accedere sul Portale non comporta maggiori oneri per i condomini e ha validità per il solo periodo di gestione dell’immobile. Per le informazioni relative alle planimetrie delle unità immobiliari urbane, l’accesso è consentito all’amministratore di condominio munito di delega del proprietario ovvero di chi abbia diritti reali di godimento sull’unità immobiliare medesima.
Cittadini. Trattasi di competenze limitate agli edifici o unità immobiliari di proprietà risultanti dal catasto Edilizio Urbano, gestito dall’Agenzia delle entrate.