Close Menu
MioLegale.it
  • Home
  • Calcolatori
  • Utilità legali
  • Banca dati
  • Consulenza legale
  • Avvocato AI
WhatsAppTelegramLinkedInX (Twitter)FacebookInstagram
  • Guide
  • Notizie
  • Norme
  • Sentenze
MioLegale.it
WhatsAppTelegramLinkedInX (Twitter)FacebookInstagramRSS
  • Home
    1. Ultimi articoli
    2. Notizie giuridiche
    3. Giurisprudenza
    4. Norme
    5. Guide di diritto
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Avvocati: iscrizione contemporanea a due albi professionali
    27 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Riordino della tassazione dei redditi dei terreni
    18 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Limiti liquidi nel bagaglio a mano: cosa cambia dal 2025 per i voli aerei
    28 Luglio 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Recupero dei tossicodipendenti, edilizia penitenziaria e revisione delle circoscrizioni giudiziarie
    23 Luglio 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Animale domestico e separazione dei coniugi: va previsto il diritto di visita?
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Deposito cartolina CAD come prova di notificazione
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    La destinazione di area privata a parcheggio pubblico non comporta esproprio
    1 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Annotazione nel Casellario ANAC della risoluzione per inadempimento
    20 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Regolamento UE 2024/1689 sull’Intelligenza Artificiale AI Act
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    D.L. 95/2025 Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese
    17 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Legge 196/2009 Legge di contabilità e finanza pubblica
    28 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    D.Lgs. 192/2024 Revisione IRPEF IRES
    18 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Gratuito patrocinio: guida ai requisiti e al reddito aggiornato al 2025
    24 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Cosa è l’ora legale e perché si passa dall’ora solare a quella legale
    29 Marzo 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Istruzioni operative per l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio
    18 Settembre 2024
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Quali sono le aliquote IRPEF? Scaglioni aggiornati 2025
    28 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Animale domestico e separazione dei coniugi: va previsto il diritto di visita?
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Cassazione civile, sez. II, 24 marzo 2023, n. 8459
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Regolamento UE 2024/1689 sull’Intelligenza Artificiale AI Act
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Deposito cartolina CAD come prova di notificazione
    23 Settembre 2025
  • Calcolatori
    • Danno alla persona
      • Danno non patrimoniale
      • Danno Tribunale di Milano
      • Danno Tribunale di Roma
      • Danno perdita parentale Milano
      • Danno morte congiunto Roma
      • Equo indennizzo
      • Danno lesioni macropermanenti
      • Danno lesioni micropermanenti
    • Interessi e calcoli finanziari
      • Piano di ammortamento
      • Tasso di interesse Tan e Taeg
      • Interesse semplice
      • Interesse composto
    • Interessi legali e moratori
      • Interessi legali
      • Interessi moratori
      • Interessi mora appalti pubblici
    • Rivalutazione Istat
      • Interessi legali e rivalutazione
      • Devalutazione monetaria
      • Rivalutazione monetaria
    • Termini processuali
      • Termini processuali
      • Termini art 171-ter 189 275 cpc
      • Calcolo termini separazione divorzio
      • Prescrizione diritti
    • Calcolo date e scadenze
      • Data futura o passata
      • Età anagrafica esatta
      • Giorni tra due date
    • Fatturazione imposte e tasse
      • Nuova IMU
      • Imu e Tasi
      • Imposte compravendita
      • Imposte locazione
      • Fattura diretta e inversa
      • Scorporo IVA
    • Compensi professionali
      • Compenso curatore fallimentare
      • Compenso delegato alla vendita
      • Calcolo fattura avvocato
      • Calcolo parcella avvocato
    • Proprietà e Usufrutto
      • Valore catastale immobili
      • Usufrutto vitalizio
      • Usufrutto a termine
    • Percentuali e quote
      • Calcolo percentuale
      • Calcolo quote percentuali
      • Calcolo sconto e ricarico
      • Calcolo valore senza sconto o ricarico
    • Contributo unificato Diritti copia
      • Diritti di copia
      • Contributo unificato
    • Patteggiamento e mediazione
      • Costi mediazione civile
      • Aumento riduzione pena
    • Successioni e pensioni
      • Pensione di reversibilità
      • Quote ereditarie
  • Utilità legali
    • Utilità per avvocati
      • Tabella diritti di copia
      • Contributo unificato
      • Codici iscrizione al ruolo
      • Riforma Cartabia Civile
      • Compenso avvocati
    • Tassi di interesse Indici Istat
      • Ultimo indice Istat
      • Tassi soglia usura
      • Tasso interessi di mora
      • Tabella interessi appalti pubblici
      • Tasso interessi legali
    • Medicina legale
      • Tabella lesioni causa servizio
      • Tabella lesioni micropermanenti
      • Tabella risarcimento micropermanenti
      • Tabella menomazioni INAIL
      • Tabelle danno biologico INAIL
      • Tabelle Tribunale di Milano
      • Tabelle Tribunale di Roma
    • Codice della Strada
      • Tabelle alcolemiche
      • Tabella punti patente
    • Proprietà e catasto
      • Coefficienti usufrutto
      • Categorie Catastali
    • Formulario Civile e Penale
      • Formulario civile
      • Formulario penale
      • Testimonianza scritta
  • Banca dati
  • Consulenza legale
  • Avvocato AI
MioLegale.it
Home»Aree tematiche di MioLegale.it»Lavoro Previdenza
Lavoro Previdenza Notizie giuridiche

Quote di trattamento di fine rapporto maturate durante il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Redazionedi Redazione11 Febbraio 2017Aggiornato il:11 Febbraio 2017
StampaEmailWhatsAppTelegramLinkedInTwitterFacebookReddit
iscrizione contemporanea a due albi professionali

Quote di trattamento di fine rapporto maturate durante il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale

La circolare illustra le modifiche intervenute a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 148/2015 in materia di TFR maturato durante il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale; in particolare, seguendo le indicazioni impartite dal Ministero del Lavoro con circolare n. 30 del 9 novembre 2015, viene chiarito in quali casi continua ad applicarsi l’art. 2, comma 2, della L. 464/72 abrogato dall’art. 46, comma 1 lett. e) del d.lgs. 148/2015.
Con la presente circolare vengono inoltre impartite istruzioni operative riguardanti la liquidazione in caso di destinazione del TFR al finanziamento delle forme di previdenza complementare o al Fondo di Tesoreria e sull’utilizzo della nuova procedura pubblicata sulla Intranet.
Evoluzione normativa
L’art. 2, comma 2, della Legge n. 464/72, ha previsto il rimborso a carico della Cassa Integrazione Guadagni (oggi della gestione di cui all’art. 37, della Legge n. 88/89) delle quote di indennità di anzianità maturate dai lavoratori licenziati al termine del periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale.
Successivamente, con l’introduzione ad opera dell’art. 5 del D.L. n. 80/78 convertito dalla Legge n. 215/78, del pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale straordinaria, è stato chiarito che (Cfr. circolare n. 52020 del 15 settembre 1979) ove il decreto preveda tale sistema di pagamento, l’Istituto deve corrispondere ai lavoratori anche le quote di indennità di anzianità maturate nel periodo (ininterrotto) di sospensione precedente la risoluzione del rapporto di lavoro.
Con la Legge n. 297/82, l’indennità di anzianità è stata sostituita dal Trattamento di Fine Rapporto. Il legislatore, in via generale, ai fini del calcolo del predetto trattamento, ha previsto che, in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale, nella retribuzione annua deve essere computato l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
Tuttavia, è rimasta invariata la previsione del comma 2°, art. 2, Legge n. 464/72, di conseguenza, in via d’eccezione rispetto alla regola generale posta dal codice civile, nei casi di cessazione del rapporto di lavoro al termine di un periodo di sospensione per CIGS, l’onere della quota di TFR è a carico dell’Istituto.
Anche dopo l’entrata in vigore della Legge n. 223/91 che, all’art. 2, comma 6, ha nuovamente regolamentato l’ipotesi di pagamento diretto da parte dell’Istituto delle integrazioni salariali straordinarie, la disciplina del pagamento diretto di questa quota di TFR è rimasta invariata.
Da ultimo, il decreto legislativo n. 148/2015, di riforma della disciplina delle integrazioni salariali, all’art. 46, comma 1, lett. e), ha abrogato la Legge n. 464/72.
Tale abrogazione, come indicato dal Ministero del Lavoro con circolare n. 24 del 5.10.2015, ha efficacia per i trattamenti di integrazione salariale richiesti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, ovvero dal 24 settembre 2015.
Con successiva circolare n. 30 del 9 novembre 2015 il medesimo Dicastero ha chiarito che la previgente disciplina, compreso l’art. 2, comma 2, della Legge n. 464/72, continua ad applicarsi nei seguenti casi:

  1. domande presentate entro il 23 settembre 2015;
  2. domande presentate dopo il 23 settembre 2015, relative alla richiesta di proroga del trattamento concesso per il completamento di programmi di riorganizzazione e ristrutturazione, per i quali la domanda di concessione per il primo anno sia stata presentata entro il 23.9.2015;
  3. domande di autorizzazione presentate dopo il 23 settembre 2015 relative al secondo anno dei programmi biennali di cessazione.

Inoltre, a seguito della nota di chiarimento prot. 14948 del 21.12.2015 del Ministro del lavoro, con la quale è stato precisato che la previgente normativa si applica anche alle domande presentate tra il 24 ed il 31 ottobre 2015 a condizione che la consultazione sindacale/verbale di accordo e le conseguenti sospensioni siano intervenute entro il 23.9.2015, cioè prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo, si ritiene, per coerenza sistematica, che anche l’art. 2, comma 2 della L. 464/72 possa considerarsi ancora applicabile alle prestazioni ricadenti in questa specifica casistica.
Fatti salvi i casi sopra indicati, l’onere economico delle quote di TFR maturate dai lavoratori durante il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del comma 3, dell’art. 2120 del codice civile, è a carico del datore di lavoro.
Per completezza dell’informazione si ricorda che la disciplina sopra esposta non si applica nei casi di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà, regolamentati, ora, dall’art. 21, comma 5 del d.lgs. 148/2015 e, prima dell’entrata in vigore della riforma, dall’art. 1, comma 5 del D.L. 726/1984 convertito con modificazioni nella L. 863/1984.
2. Interazioni con il Fondo di Tesoreria
Con circolare n. 70/2007, l’Istituto, per i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo che alimenta il Fondo di Tesoreria di cui all’art. 1, commi 755 e ss., della Legge n. 296/2006, ha chiarito l’obbligatorietà del versamento anche per i periodi di sospensione del rapporto per i quali è prevista l’integrazione salariale.
Tale posizione è stata ribadita anche nel messaggio n. 9468 del 28.4.2009, con il quale sono state date indicazioni in merito alle modalità di conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori.
A seguito dell’abrogazione dell’art. 2, comma 2, della Legge n. 464/72, nei casi di pagamento diretto previsti dalla Legge n. 296/2006, la quota di TFR versata al Fondo di Tesoreria deve essere liquidata comprendendo anche la quota maturata durante i periodi di sospensione per fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disciplinato dal d.lgs. n. 148/2015.
Anche nei casi di sopravvivenza della disciplina previgente, diversamente dalla prassi sino ad ora seguita, i datori di lavoro che abbiano regolarmente adempiuto all’obbligazione contributiva, dovranno richiedere all’Istituto il pagamento diretto ai lavoratori dell’intera quota versata al Fondo Tesoreria e recuperare la quota a carico della CIGS utilizzando il codice L043.
Per completezza dell’informazione, si segnala che nella nuova domanda di liquidazione della quota di TFR maturata durante il periodo di CIGS (cfr. msg. n. 2800/2016), il datore di lavoro si impegna a non richiedere il pagamento diretto alla CIGS delle quote di TFR di competenza del Fondo di Tesoreria presenti nei flussi Uniemens.
Ne consegue che nell’istruttoria dell’eventuale domanda di intervento diretto al Fondo di Tesoreria non dovrà essere esclusa la quota di TFR maturata durante il predetto periodo.
Al fine di evitare il rischio di doppi pagamenti, la procedura di liquidazione del TFR Fondo di Tesoreria, collegandosi in automatico alla nuova procedura di liquidazione del TFR in CIGS ed alla procedura dei pagamenti diretti CIGS, continuerà a segnalare eventuali pagamenti già effettuati.

3. Istruzioni operative per la liquidazione delle domande di pagamento diretto della quota di TFR maturato in CIGS trasmesse con la nuova domanda telematica.
Nell’ambito del passaggio di tutte le procedure di liquidazione delle prestazioni da EAP (Ex AS400) ad ambiente Intranet, è stata reingegnerizzata anche la procedura di pagamento diretto ai lavoratori delle quote di TFR maturate durante il periodo di sospensione del rapporto di lavoro per fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale, immediatamente precedente la cessazione del rapporto stesso.
Pertanto, a partire dal 1 ottobre 2016, la liquidazione di tale prestazione, diversamente da quanto avvenuto sino ad oggi, viene effettuata separatamente dalla liquidazione della prestazione di integrazione salariale.
La procedura è posta sulla Intranet – Prestazioni a sostegno del reddito – Fondo di Garanzia Fondo di Tesoreria TFR su CIGS – TFR su CIGS – Gestione Tfr su Cigs.
Gli operatori incaricati della liquidazione dovranno essere preventivamente abilitati tramite la procedura IDM dal Direttore della struttura o da un suo delegato.
La procedura in automatico effettua i seguenti controlli:
verifica che l’azienda abbia ottenuto il decreto ministeriale di autorizzazione al trattamento CIGS;
verifica che i soggetti per i quali viene chiesto il pagamento diretto della quota di TFR siano stati beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale per sospensione;
verifica che l’importo richiesto a titolo di TFR sia congruo rispetto alla retribuzione utile e che la retribuzione utile indicata sia congrua rispetto agli importi comunicati nel periodo precedente la sospensione del rapporto;
verifica che la quota di TFR chiesta in pagamento non si riferisca ad un periodo per il quale sono presenti flussi relativi al Fondo di Tesoreria, o per il quale è stato chiesto l’intervento del Fondo di Garanzia di cui all’art. 2, della Legge n. 297/82.
Il manuale operativo è disponibile nella pagina di accesso alla procedura.

4. Pagamento delle quote di TFR destinate al finanziamento della previdenza complementare
La nuova procedura di liquidazione consente di gestire anche i pagamenti diretti ai Fondi di previdenza complementare.
Com’è noto l’art. 8, del d.lgs. n. 252/2005 stabilisce che il finanziamento della previdenza complementare possa essere attuato anche mediante il conferimento del TFR maturando.
Nel caso in cui il datore di lavoro, nel periodo ininterrotto di sospensione del rapporto precedente la cessazione, per il quale il Ministero abbia autorizzato il pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale, non abbia provveduto ad effettuare il versamento delle quote di TFR al Fondo di previdenza complementare, l’Istituto sul quale, a mente dell’art. 2, comma 2, della Legge n. 464/72, grava l’onere economico del TFR maturato, versa dette quote direttamente al Fondo di previdenza complementare.

5. Istruttoria delle domande giacenti
Le domande di liquidazione della quota di TFR maturata durante il periodo di CIGS, per le quali risulta già trasmesso telematicamente il mod. SR41, continueranno ad essere istruite utilizzando l’attuale procedura pagamenti diretti CIG disponibile nei servizi intranet EAP.
Nei servizi per aziende e consulenti in ambiente Internet è stato aggiornato il programma di controllo in fase di invio dei flussi SR41, per impedire la trasmissione di SR41 contenenti richieste di pagamento di quote di TFR dopo il 1 agosto 2016.
Nell’istruttoria, dopo aver verificato che il decreto ministeriale di autorizzazione del trattamento abbia disposto il pagamento diretto, si dovrà porre attenzione a non liquidare quote di TFR maturate durante il periodo di fruizione del trattamento di CIG in deroga o di altri trattamenti, es. maternità, che pur non interrompendo la continuità prevista dall’art. 2, comma 2, della Legge n. 464/72, devono essere liquidati dal datore di lavoro.
Le domande di pagamento diretto della quota di TFR maturata durante il periodo di CIGS tramesse con il mod. SR41 per le quali sono presenti i flussi Uniemens con le quote di Tesoreria non dovranno essere poste in pagamento, ma sarà necessario comunicare all’azienda che, su richiesta, saranno liquidate dal Fondo di Tesoreria.

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
Cassa integrazione TFR Trattamento fine rapporto
Sullo stesso argomento
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Dati cassa integrazione guadagni marzo 2021
iscrizione contemporanea a due albi professionali
L’anticipazione del TFR in ragione dei congedi parentali non si estende al TFS
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Il TFR del lavoratore ancora in servizio è pignorabile
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Legge 223/1991 Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Legge 464 1972 Modifiche ed integrazioni alla legge 1116/1968 in materia di integrazione salariale
iscrizione contemporanea a due albi professionali
D.lgs. 148/2015 Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Legge 164/1975 Provvedimenti per la garanzia del salario
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Per la legittima riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione nell’ambito del contratto di solidarietà è necessaria la concessione della cassa integrazione guadagni.
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Invio telematico delle domande di autorizzazione alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria.
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Telegram
  • Instagram
  • WhatsApp
In contatto con MioLegale.it
  • Servizi Studio Legale
  • Consulenza legale online
  • Collabora con MioLegale.it
  • Recapiti telefonici ed email
  • Newsletter giuridica
  • Scrivi alla redazione
Newsletter
Di tendenza
AssegnoAvvocatiAvvocatoBancaCompensoCoronavirusCovid-19DannoFallimentoLavoroLicenziamentoMinoriPensionePrivacyReatoRisarcimentoSeparazioneSocietà
Ipse Dixit
  • In testimoniis dignitas, fides, mores, gravitas examinanda sunti et ideo, testes qui adversus fidem suam testationis vacillant, audiendi non sunt.

© Avv. Gianluca Lanciano 2006-2025 MioLegale.it ® Note Legali e Privacy
  • Guide
  • Notizie
  • Norme
  • Sentenze

Scrivi nel campo “Cerca…” e premi invio o cerca per cercare. Premi la X n alto a destra o il tasto Esc sulla tastiera per annullare.

Assistente AI di MioLegale.it
Le conversazioni sono inviate ad un fornitore esterno (OpenAI) per generare risposte. Non inserire dati personali sensibili.
L’assistente AI di MioLegale offre informazioni generali. Non costituisce consulenza legale. Verifica sempre le fonti e le date di aggiornamento.

Se hai bisogno di consulenza legale specifica, contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it