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Sotto contatori e valvole termostatiche obbligatorie dal 30 giugno 2017

Avv. Gianluca Lancianodi Avv. Gianluca Lanciano29 Giugno 2020Aggiornato il:29 Giugno 2020
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Il 30 giugno 2017 sono entrate in vigore le disposizioni previste dall’art. articolo 9, comma 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 in materia di termoregolazione e contabilizzazione del calore negli edifici.
Detta norma prevede, nel caso di edifici allacciati ad una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato:

  • l’installazione di a cura degli esercenti l’attività di misura, di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell’edificio o del condominio;
  • l’installazione, a cura del proprietario, di sotto contatori per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile;
  • nei casi in cui l’uso di sotto-contatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, l’installazione, sempre a cura dei proprietari di ciascuna unità immobiliare, di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante (cd valvole termostatiche) posto all’interno delle unità immobiliari dei condomini.

In termini estremamente più semplici (e certamente non del tutto corretti sotto il profilo tecnico) in presenza di edifici e condomini serviti da un sistema di riscaldamento (o anche raffreddamento) centralizzato andranno installati dei sotto-contatori per ogni unità immobiliare laddove possibile o, in mancanza, andranno installate quantomeno le cd. valvole termostatiche in corrispondenza di ciascun termosifone o elemento riscaldante.
Per evitare l’installazione dei sotto contatori senza incorrere in sanzioni, così come previste dall’art. 16 del decreto, occorre una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato dalla quale risulti che l’installazione del contatore individuale non è tecnicamente possibile o non è efficiente in termini di costi o non è proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali.

Sanzioni
L’art. 16 del ridetto d.lgs. 102/2014 prevede pesanti sanzioni a carico dei proprietari che non ottemperano ai suddetti obblighi.
Nel caso in cui il proprietario dell’unità immobiliare non installa, entro il termine ivi previsto, un sotto-contatore è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare. Per evitare l’installazione di tali contatori è necessaria apposita relazione tecnica, come visto più sopra.
Nel caso in cui il proprietario dell’unità immobiliare non installa le cd. valvole termostatche ovvero “i sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto all’interno dell’unità immobiliare” è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare.
Il condominio alimentato da teleriscaldamento o da teleraffrescamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, che non ripartisce le spese in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 5, lettera d), è soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro.

Per agevolare l’applicazione della norma, il Ministero dello Sviluppo Economico (Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare Divisione VII – Efficienza energetica e risparmio energetico) ha pubblicato un documento di chiarimento che risponde ai quesiti presentati con maggior frequenza dai tecnici del settore e dai cittadini. Il documento è stato predisposto con il supporto tecnico di ENEA e CTI e i contenuti sono stati oggetto di confronto con le principali associazioni di categoria del settore.

CHIARIMENTI IN MATERIA DI TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE

DOMANDARISPOSTA
1E’ vero che qualora sussistano le condizioni previste dal secondo periodo della lettera d) dell’art. 9, comma 5 del D.lgs. n. 102/2014, la quota volontaria deve essere assunta al minimo per il 70% dell’importo complessivo?Si.Si precisa inoltre che in tale procedura è indicato un campo di utilizzo dal 70 al 100 % dell’importo complessivo.L’adozione di tale procedura è comunque indicata come possibilità e non come obbligo.
2Esiste un quorum minimo assembleare per deliberare un criterio di riparto degli importi in presenza di termoregolazione e contabilizzazione?Si.Tale criterio è sancito dall’art. 26 comma 5 della Legge n. 10/1991 che dispone di fare riferimento al comma 2 dell’articolo 1120 del Codice Civile, ove si prevede che la decisione sia assunta con la maggioranza degli intervenuti in assemblea, rappresentanti di almeno la metà del valore dell’edificio.
3E’ obbligatorio produrre una diagnosi energetica dell’edificio ai fini dell’attuazione delle disposizioni in materia di contabilizzazione del calore previste dall’articolo 9 del D.lgs. n. 102/2014?No.
4Un edificio con unica proprietà che, a prescindere dal fatto che la destinazione d’uso sia unica o meno, abbia la necessità di ripartire le spese energetiche con più locatari, è da considerarsi un edificio soggetto all’obbligo di adeguarsi a quanto previsto dall’articolo 9 del D.lgs. n. 102/2014?Si.Il D.lgs. n. 102/2014 definisce l’edificio polifunzionale come un “edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell’energia acquistata”, di conseguenza vi è la necessità di ripartire la spesa per la fattura dell’energia acquistata, indipendentemente dalla proprietà del fabbricato.
5E’ prevista la possibilità di esenzione dall’obbligo di installazione di sottocontatori o di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore?Si, qualora sussista un’impossibilità tecnica all’installazione di sottocontatori o una inefficienza in termini di costi e una sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, di cui all’art. 9, comma 5, lettera b) del D.lgs. n.102/2014. Tale impossibilità o inefficienza deve essere documentata tramite apposita relazione tecnica di un progettista o un tecnico abilitato; la suddetta relazione può fare riferimento alla UNI EN 15459.Qualora poi sussista un impedimento anche per l’installazione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore da installare in corrispondenza a ciascun corpo scaldante secondo quanto prescritto dall’art. 9 comma 5, lettera c) del D.lgs. n.102/2014, deve essere prodotta una ulteriore relazione tecnica di un progettista o un tecnico abilitato con specifico riferimento alla UNI EN 15459.
6Esiste un obbligo di suddivisione delle spese secondo UNI 10200 in assenza di dispositivi di contabilizzazione (sottocontatori) o di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore?No.
7Il nostro condominio ha deliberato l’installazione di un sistema di termoregolazione e contabilizzazione, ma l’installatore che abbiamo scelto non riesce ad installarlo entro le scadenze previste dalla legge, per la gran mole di lavoro che deve affrontare in questo periodo. In tal caso si è passibili di sanzione o la deliberazione è sufficiente a escludere tale possibilità?La delibera non è sufficiente per adempiere all’obbligo. E’ infatti necessaria l’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione entro i termini di legge.
8L’obbligo di contabilizzazione del calore è previsto anche per gli impianti centralizzati di produzione di acqua calda sanitaria (ACS)?Sì.Tale obbligo è previsto dall’art. 9 comma 5, lettera b) del D.lgs. n.102/2014.
9Ai fini della suddivisione degli importi per i consumi degli impianti centralizzati di produzione di acqua calda sanitaria (ACS), un contatore volumetrico può essere assimilato a sottocontatore così come definito all’art. 2 comma qq-bis) del D.lgs. n.102/2014?Si.
10In relazione agli obblighi di cui all’articolo 9, comma 5, del D.lgs. n. 102/2014, il contaore è assimilabile al sottocontatore?No.
11In un edificio, il proprietario dell’abitazione all’ultimo piano ha modificato l’impianto condominiale a colonne montanti, trasformando da radiatori a pavimenti radianti. Tale situazione rende impossibile l’installazione dei ripartitori negli altri appartamenti?No.Il proprietario dell’ultimo piano dovrà dotarsi di opportuni contabilizzatori diretti, come previsti dal comma 5, lettera b) dell’art. 9, mentre per la restante parte del condominio è possibile installare un sistema di termoregolazione e contabilizzazione indiretto, come previsto dal comma 5, lettera c) del D.lgs. n. 102/2014.
12L’inefficienza in termini di costi di cui all’art. 9, comma 5, lettere b) e c), e comma 7 dell’art. 16 del D.lgs. n. 102/2014 deve essere provata per ciascuna unità immobiliare oppure per tutto il condominio?La perizia tecnica deve essere fatta con riferimento a tutto il condominio o edificio polifunzionale. La condizione di “inefficienza in termini di costi” indicata nella legge non può riferirsi ad una singola unità immobiliare e quindi esimere eventualmente tale unità dall’installazione dei dispositivi previsti e dalla conseguente suddivisione dei costi secondo i consumi individuali.
13Nel conteggio di fine anno dei consumi rilevati, è per legge ammesso prevedere cosiddetti “fattori di compensazione” per l’ubicazione sfavorevole di singole unità immobiliari?No.La normativa non prevede la possibilità di utilizzo di fattori di compensazione.
14In relazione agli obblighi di cui all’articolo 9, comma 5, del D.lgs. n. 102/2014, gli incentivi devono essere considerati, quindi stimati, nella redazione della valutazione economica per la verifica della convenienza sotto il profilo dei costi rispetto ai risparmi attesi?No, in quanto in fase di valutazione dell’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore non è noto se tutti coloro che sono tenuti all’installazione dei sistemi suddetti siano in possesso dei requisiti per l’accesso agli incentivi.
15In quali casi la UNI 10200:2015 è inapplicabile?Nei casi in cui, nell’edificio oggetto di analisi sia presente un servizio di climatizzazione estiva centralizzato, poiché tale servizio non è compreso nel campo di applicazione della norma.
16L’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione consente il funzionamento dell’impianto termico per tutte le 24 ore?Il funzionamento dell’impianto termico per una durata giornaliera superiore alle ore di cui all’articolo 4, comma 2, DPR 74/2013, è consentita solo se si ricade in una delle condizioni di cui al comma 6 dello stesso articolo. In particolare, nel caso di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione, è consentito il funzionamento dell’impianto termico per tutte le 24 ore soltanto se presente un programmatore che consenta la regolazione della temperatura almeno su due livelli nell’arco delle 24 ore.
17In relazione all’articolo 9, comma 5, lettera d), del D.lgs. n. 102/2014, come è calcolata la differenza di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio al fine di verificare se questa superi il 50 per cento?La procedura suggerita per la verifica del calcolo delle differenze di fabbisogno delle singole unità immobiliari è di tipo iterativo, come di seguito indicato:
  • calcolo del fabbisogno ideale di energia termica utile di due unità immobiliari (si consiglia di iniziare il calcolo dalle due unità che per esposizione e posizione potrebbero avere evidenti differenze di fabbisogni ideali);
  • confronto dei fabbisogni per metro quadro tra le due unità immobiliari suddette e determinazione della relativa differenza. La formula da utilizzarsi è la seguente: (Fabbisogno termico massimo – Fabbisogno termico minimo) Fabbisogno termico massimo
  • Se la differenza suddetta è inferiore al 50%, allora si procederà a valutare il fabbisogno ideale di energia termica utile di altre unità immobiliari al fine di verificare se questa superi il 50 per cento.

Art. 9, comma 5 D.Lgs. 102/2014
«5. Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi di ciascuna unità immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle medesime individuale:
a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda ad un edificio o a un condominio siano effettuati tramite allacciamento ad una rete di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, o tramite una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, è obbligatoria, entro il 30 giugno 2017, l’installazione, a cura degli esercenti l’attività di misura, di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell’edificio o del condominio;
b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l’installazione entro il 30 giugno 2017, a cura del proprietario, di sotto-contatori per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L’efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazioneo di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;
c) nei casi in cui l’uso di sotto-contatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la misura del riscaldamento si ricorre, a cura dei medesimi soggetti di cui alla lettera b), all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all’interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto norme tecniche vigenti, salvo che l’installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459 ;
d) quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali, in base alla norma tecnica UNI 10200 e successive modifiche e aggiornamenti. Ove tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l’edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, è possibile suddividere l’importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore del presente decreto si sia già provveduto all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese (A)».

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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