Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2009 (G.U. n. 137, 16 giugno 2009) sono stati stabiliti i termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
Dispone l’articolo unico del decreto:
I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi e da quella dell’imposta regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2009, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all’art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti:
– Entro il 6 luglio 2009, senza alcuna maggiorazione
– Dal 7 luglio 2009 al 5 agosto 2009, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Le suddette disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a società, associazioni e imprese con i requisiti di cui sopra.