Cassazione civile, sez. tributaria, 19 aprile 2008, n. 9919
Lo smarrimento della documentazione contabile, imputabile a cause di forza maggiore, può essere giustificativo esclusivamente dell’aspetto formale della violazione relativa alla mancata tenuta ed esibizione dei documenti e delle scritture obbligatorie, ma non consente di derogare ai principi di cui all’articolo 109 del TUIR e dall’articolo 19 del Dpr 633/72, secondo cui i costi sono deducibili se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi e si riferiscono ad attività o beni da cui da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito.
Qualora il contribuente, cui spetta l’onere di provare la legittimità e la correttezza delle detrazioni mediante l’esibizione dei relativi documenti contabili, non sia in grado di dimostrare direttamene la fonte che giustifica la detrazione per avere denunciato un furto della contabilità stessa, dovrà attivarsi al fine di provare l’esistenza dei fatti che danno luogo a oneri e costi deducibili, anche mediante l’acquisizione, presso i fornitori, della copia delle fatture stesse.
Non spetta dunque all’amministrazione finanziaria di operare un esame incrociato dei dati contabili ma al contribuente di ricostruire il contenuto delle fatture emesse, con l’acquisizione, presso i fornitori, della copia delle medesime.
Peraltro, la denuncia di furto non è di per sé stessa sufficiente a dare prova dei fatti controversi, se priva della precisa indicazione riguardante le singole fatture e il loro contenuto.
La sentenza in commento si allinea a quanto precedentemente statuito dalla S.C. con le sentenze n. 21233/2006 e n. 13605/2003 in materia di iva per cui “ove il contribuente dimostri di essere nell’impossibilità di acquisire presso i fornitori dei beni o dei servizi copia delle fatture, si deve fare riferimento alla regola generale fissata dall’art. 2724, n. 3), del codice civile. Secondo tale disposizione la perdita senza colpa del documento, che occorra alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole, non integra ragione di esenzione dall’onere della prova, né sposta il medesimo sulla controparte, ma rileva esclusivamente come situazione autorizzativa della prova per testimoni (o per presunzioni), in deroga ai limiti per essa previsti. In applicazione della suddetta norma, è da ritenersi che l’incolpevole perdita della contabilità…non introduce una presunzione di veridicità di quanto in proposito denunciato dal contribuente agli organi di polizia…”.
Cassazione civile, sez. tributaria, 19 aprile 2008, n. 9919