Cassazione penale, sez. unite, 20 settembre 2012, n. 36258
«L’aggravante della ingente quantità, di cui ai comma 2 dell’art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo in milligrammi (valore-soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione dei giudice di merito, quando tale quantità sia superata».
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Cassazione penale, sez. unite, 20 settembre 2012, n. 36258