Cassazione penale, sez. V, 8 settembre 2021, n. 37876
Il provvedimento di anticipazione dell’orario d’udienza deve essere notificato al difensore, non basta la pubblicazione sul sito internet dell’ufficio giudiziario
La pubblicazione dell’avviso di anticipazione dell’orario d’udienza sul sito internet dell’ufficio giudiziario non può sostituire la notifica del provvedimento di anticipazione dell’orario di udienza.
In tema di disciplina processuale emergenziale da Covid-19, in assenza di deroga espressa al regime delle notificazioni degli atti funzionali all’instaurazione del contraddittorio, la notifica alle parti del provvedimento di anticipazione dell’udienza rispetto all’ora prefissata non può ritenersi sostituita dalla pubblicazione dell’avviso sul sito dell’ufficio giudiziario, anche se disposta in attuazione delle linee organizzative adottate dal dirigente dell’ufficio per fronteggiare l’emergenza pandemica.
Nella fattispecie è accaduto la Corte d’Appello condannò l’imputato indagato per tentato omicidio a seguito di un’udienza in cui, assente il difensore di fiducia a causa del mutamento di orario non notificato, la stessa era stata svolta nominando un difensore d’ufficio immediatamente reperibile.
La Corte di Cassazione ha accolto la tesi difensiva , secondo cui era ravvisabile una nullità per essere stata omessa la notifica dell’avviso di anticipazione dell’udienza, originariamente fissata in orario diverso, non rilevando la circostanza che la nuova data ed orario fossero stati pubblicati sul sito internet della Corte d’Appello.
La S.C. ha ribadito il principio secondo cui la circostanza che nell’esercizio dei poteri conferiti ai dirigenti degli uffici giudiziari dall’art. 83, commi 6 e 7 lett. d), D.L. n. 18/2020 (convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020), il Presidente della Corte d’appello abbia eventualmente stabilito la pubblicazione sul sito dell’ufficio giudiziario dei provvedimenti ad oggetto la fissazione e la trattazione delle udienze è una misura che non può ritenersi sostitutiva della notifica alle parti di tali provvedimenti, quando dagli stessi dipenda l’informazione alle stesse dovuta al fine di consentire loro l’effettiva partecipazione al processo.
Cassazione penale, sez. V, 8 settembre 2021, n. 37876