TAR Lazio Latina, sez. I, 27 febbraio 2008, n. 125
Atteso il principio di pubblicità che presiede le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, è illegittimo l’operato della Commissione di gara che abbia eseguito lo scrutinio delle offerte economiche in seduta segreta, potendo difatti derogare alla regola generale della pubblicità solo le sedute dedicate all’esame nel merito delle proposte progettuali dei partecipanti.
Peraltro, la pubblicità delle attività concorsuali è posta a tutela, non solo della par condicio dei partecipanti, ma anche dell’interesse pubblico alla trasparenza ed all’imparzialità dell’azione amministrativa, di conseguenza, essa deve essere riscontrata in astratto, a prescindere dalla concreta verifica di un vulnus che la sua violazione abbia arrecato allo svolgimento della gara.
TAR Lazio Latina, sez. I, 27 febbraio 2008, n. 125