TAR Sicilia Palermo, sez. I, 8 aprile 2008, n. 456
Finché non sia intervenuta l’aggiudicazione, momento che con l’incontro delle volontà delle parti segna il sorgere di una posizione di diritto soggettivo in capo all’impresa aggiudicataria, rientra nella potestà discrezionale dell’Amministrazione disporre la revoca del bando e degli atti successivi, in vista di concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna o comunque sconsigliabile la prosecuzione della gara. Resta assodata, comunque, la necessità di verificare che l’interesse alla revoca sia ragionevolmente prevalente rispetto a quello che ha giustificato l’indizione della gara.
Fatte le superiori considerazioni, il TAR di Palermo ha ritenuto legittima, in una gara di appalto di fornitura indetta con il criterio di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la determinazione dell’Amministrazione di non procedere all’aggiudicazione, posto che la notevole differenza di prezzo riscontrata fra i prodotti offerti dalle due sole imprese partecipanti, pur conformi al capitolato speciale, era tale da suggerire una diversa modulazione delle richieste di cui al bando, al fine di consentire alla Commissione giudicatrice di operare su elementi qualitativamente omogenei.
TAR Sicilia Palermo, sez. I, 8 aprile 2008, n. 456