Cassazione civile, sez. II, 5 aprile 2025, n. 9036
Distanza tra costruzioni: i balconi sono rilevanti mentre non lo sono le piccole sporgenze con mera funzione ornamentale come mensole o cornicioni
In tema di distanze tra due costruzioni ed, in particolare, se a tale fine siano computabili anche le sporgenze costituite dai balconi, la Suprema Corte ha rammentato che «non sono computabili per la misurazione delle distanze esclusivamente le sporgenze esterne del fabbricato con funzione meramente ornamentale, mentre costituiscono corpo di fabbrica quelle aventi particolari proporzioni, come gli aggetti, anche se scoperti, ove siano di apprezzabile profondità ed ampiezza, poiché, pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, rientrano nel concetto civilistico di costruzione, essendo destinati ad estendere ed ampliare la consistenza dei fabbricati».
Pertanto, «in tema di distanze legali fra edifici, rientrano nella categoria degli sporti, non computabili ai fini delle distanze, soltanto quegli elementi con funzione meramente ornamentale, di rifinitura od accessoria (come le mensole, le lesene, i cornicioni, le canalizzazioni di gronda e simili), mentre costituiscono corpi di fabbrica, computabili ai predetti fini, le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi, costituite da solette aggettanti anche se scoperte, di apprezzabile profondità ed ampiezza».
Nella fattispecie è stato ritenuto che un balcone dalla profondità di 1,39 metri non potesse svolgere una funzione meramente ornamentale e pertanto la relativa sporgenza andava considerata nel computo della distanza dall'edificio prospiciente.
Cassazione civile, sez. II, 5 aprile 2025, n. 9036