Cassazione civile, sez. II, 30 luglio 2021, n. 21929
La citazione pur se affetta da vizi afferenti alla vocatio in ius, se validamente notificata, interrompe il termine per usucapire
In materia di diritti reali, l’effetto interruttivo del termine per usucapire, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1165 e 2943 c.c., va riconosciuto anche all’atto di citazione affetto da vizi afferenti alla vocatio in ius (nella specie per difettosa formulazione dell’avvertimento di cui all’art. 163 c.p.c., n. 7) ove l’atto stesso sia stato validamente notificato, e ciò ancorché il convenuto sia rimasto contumace ed il giudice non abbia disposto l’immediata rinnovazione dell’atto ai sensi dell’art. 164 c.p.c., comma 2.
In tal caso, infatti, risultando l’atto comunque pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario, non è preclusa la produzione degli effetti sostanziali che l’art. 2943 c.c. ricollega all’iniziativa processuale del titolare del diritto.
Cassazione civile, sez. II, 30 luglio 2021, n. 21929