Cassazione civile, sez. I, 22 settembre 2011, n. 19364
Il potere di autocertificazione riconosciuto al privato nei casi previsti dalla legge non è svincolato da ogni controllo sulla veridicità della stessa autocertificazione da parte della P.A.
L’esigenza che, in materia di appalti pubblici, mira a soddisfare l’art. 75 del DPR 554/99 – applicabile ratione temporis al caso di specie – è quella di verificare che non sussistano cause di esclusione dalla gara e quindi di esaminare la veridicità dell’autocertificazione prodotta e con essa la complessiva affidabilità dell’aspirante appaltatore. E deve trattarsi di un accertamento effettivo e non meramente cartaceo per cui ben può la P.A. effettuare ricerche anche d’ufficio sui dati del casellario giudiziario essendo, a tal fine, il certificato richiesto da soggetti diversi dall’interessato equiparato a quello richiesto dall’interessato stesso.
Un tale potere di verifica èperaltro espressamente previsto dalla norma di cui all’art. 71 del DPR 445/2000 in forza della quale “le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agliarticoli 46 e 47”.
Cassazione civile, sez. I, 22 settembre 2011, n. 19364