Consiglio di Stato, Sez, V,15 luglio 2013, n. 3823
Nel permesso di costruire, a norma dell’art. 15 del DPR 380/2001, sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori per cui il primo non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo ed il secondo, che scandisce il tempo entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare i tre anni dall’inizio dei lavori, il tutto salvo proroghe da adottarsi con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso.
Orbene secondo consolidata giurisprudenza al fine di evitare la decadenza del permesso di costruire, l’inizio dei lavori deve consistere nell’avvio di opere di consistenza tale da evidenziare l’effettiva volontà di realizzare la fabbrica per cui è stato concesso il permesso. A tal fine non è stato ritenuto sufficiente il semplice sbancamento del terreno e la predisposizione degli strumenti e materiali da costruzione (così Cons. Stato, sez. V, 22.11.1993, n. 1165), senza che sia manifestamente messa a punto l’organizzazione del cantiere, con la sussistenza di altri indizi che dimostrino il reale proposito di proseguire i lavori sino alla loro ultimazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 3 ottobre 2000, n. 5242).
Conseguentemente la declaratoria di decadenza della licenza edilizia per mancato inizio dei lavori entro il termine fissato, può considerarsi illegittima solo se siano stati almeno eseguiti “lo scavo ed il riempimento in conglomerato cementizio delle fondazioni perimetrali fino alla quota del piano di campagna entro il termine di legge” (Cons. Stato, sez. V, 15 ottobre 1992, n. 1006) o se lo sbancamento realizzato si estende su un’area di vaste dimensioni, circostanze, queste ultime, non comprovate nella fattispecie (Cons. Stato, sez IV, 18 maggio 2012, n. 2915).
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Consiglio di Stato, Sez, V,15 luglio 2013, n. 3823