Cassazione penale, sez. III, 14 dicembre 2011, n. 46333
Cacciare in un’area appartenente al territorio di un parco nazionale, benché la stessa non sia contrassegnata da apposite tabelle dalle quali si evinca il vincolo posto a tutela dell’area medesima, costituisce reato non potendosi applicare alcuna esimente. Ed infatti per costante orientamento giurisprudenziale, in tema di tutela delle aree protette, i parchi nazionali sono sottratti alla necessita di perimetrazione tabellare in quanto istituiti e delimitati con appositi provvedimenti, completi di tutte le indicazioni tecniche e topografiche necessarie per l’individuazione, la cui conoscenza è assicurata dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Ne consegue che non può considerarsi scusabile, a norma dell’art. 5 cod. pen., l’ignoranza colpevole circa l’esatta perimetrazione dell’area protetta, stante 1’irrilevanza del difetto di perimetrazione tabellare.
Cassazione penale, sez. III, 14 dicembre 2011, n. 46333