Cassazione civile, sez. II, 15 febbraio 2022, n. 4927
Divieto di fermata per contrattare prestazioni sessuali: non può essere esteso all’intero territorio comunale in quanto indirettamente finalizzato a reprimere l’attività di prostituzione.
È viziata per eccesso di potere l’ordinanza sindacale che vieta la fermata degli autoveicoli su tutto il territorio comunale al fine di contrattare prestazioni sessuali a pagamento. Come affermato già in altre pronunce giurisprudenziali l’attività di meretricio, seppur contraria al buon costume, non è illecita e, anzi, rientra tra le attività economiche, per cui non può esserne vietato l’esercizio se non attraverso una normativa statale.
Ne consegue che l’ordinanza sindacale con cui si vieta la fermata delle automobili su tutto il territorio comunale, se effettuata al fine di contrattare prestazioni sessuali a pagamento, è viziata per eccesso di potere.
Una siffatta ordinanza non risponde alla finalità di regolamentare la circolazione stradale ed evitare intralci alla stessa mediante l’imposizione del divieto di fermata in una determina strada o zona (come consentito dagli articoli 6 e 7 del CdS), bensì a reprimere l’esercizio della prostituzione.
È palese che un tale provvedimento non è affatto finalizzato ad imporre il divieto di fermata agli autoveicoli in relazione alle esigenze di tutela di un determinata strada o di una determinata zona (così come “impone” il tenore letterale degli artt. 6 e 7 C.d.S., e come emerge dalla relativa ratio legis), bensì a sanzionare, in modo illegittimo, l’attività riguardante le prestazioni sessuali a pagamento in genere e, in modo indiscriminato, su tutto il territorio comunale (cfr. Cass. n. 21432 del 2006).
Il Comune non ha il potere di bloccare un'attività che non può considerarsi illecita, adducendo che si vuole tutelare la sicurezza del cittadino, in quanto deborderebbe in una competenza esclusiva dello Stato, cui gli enti locali non possono sostituirsi.
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Cassazione civile, sez. II, 15 febbraio 2022, n. 4927