Consiglio di Stato, sez. III, 21 dicembre 2022, n. 11160
Esame da notaio: il mancato rispetto del tempo di correzione degli elaborati scritti non inficia la validità del giudizio espresso dalla commissione.
In tema di concorso notarile l’art. 10, comma 5 del d.lgs. 166/2006 prevede che le sottocommissioni esaminatrici procedano alla valutazione delle prove scritte con cadenza di almeno sei sedute alla settimana, ognuna delle quali deve avere una durata non inferiore a quattro ore.
Un candidato non ammesso alla prova orale ha deciso di ricorrere al TAR avverso il giudizio di inidoneità espresso in relazione alla propria prova, in particolare sostenendo che il tempo dedicato dalla Commissione d’esame alla correzione degli elaborati, con riferimento alla seduta in cui era stata valutata la propria prova, fosse stato inferiore di cinque minuti alla durata minima di quattro ore fissata dall'art. 10, comma 5, d.lgs. n.166/2006.
Il ricorso è stato respinto sia dal TAR che, successivamente dal Consiglio di Stato atteso che, per costante giurisprudenza, non sono normalmente sindacabili, in sede di legittimità, i tempi dedicati dalla commissione giudicatrice alla valutazione dei candidati, soprattutto allorché tali tempi siano stati calcolati in base ad un computo presuntivo dato dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti (o degli elaborati) esaminati.
Non è infatti generalmente possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e, quindi, se il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 20 febbraio 2014, parere n. 605).
Detto termine è stato ritenuto avere carattere meramente ordinatorio, non essendo strettamente volto a garantire la qualità della valutazione della prova concorsuale.
Piuttosto, ha osservato il Consiglio di Stato, trattasi di disposizione riguardante “aspetti retributivi e latamente “finanziari”, dovendosi ritenere collegata all’originario sistema di retribuzione “a seduta” dei membri della commissione d’esame.
Consiglio di Stato, sez. III, 21 dicembre 2022, n. 11160