Cassazione penale, sez. I, 5 dicembre 2011, n. 28835
«Con il contratto di cassette di sicurezza la banca assume la responsabilità riferita a prestazioni di custodia, dalla quale può essere liberata solo nell’ipotesi di caso fotuito, cui il furto è estraneo, essendo evendo prevedibile sia in considerazione della natura dell prestazione dedotta sia della professionalità dell’obbligato.
In tale contesto […] la clausola limitativa della responsailità della banca, in relazione al valore delle cose custodite, integra un patto che si riflette sull’ammontare del debito risarcitorio e non sull’oggetto del contratto che è soggetto alla disciplina dell’art. 1229 c.c., che ne commina la nullità ove escluda la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave».
Cassazione penale, sez. I, 5 dicembre 2011, n. 28835