Cassazione penale, sez. V, 3 aprile 2020, n. 11337
Per i delitti di cui all’art. 624-bis c.p. – furto in abitazione e furto con strappo – pur a seguito della Legge n. 103/2017, che ha apportato modifiche ai minimi edittali, si procede con citazione diretta a giudizio, ai sensi dell’art. 550 c.p.p..
Prima dell’entrata in vigore della legge103/2017, la giurisprudenza di legittimità affermava che per i delitti di furto in abitazione e furto con strappo, di cui all’art. 624-bis c.p., si procedeva con citazione diretta a giudizio, ai sensi dell’art. 550 c.p.p.
Con la modifica del 2017 sono stati modificati i minimi edittali, rimanendo invece inalterati i massimi edittali, mantenendo l’allineamento con la pena massima prevista per il reato di furto aggravato ai sensi dell’art. 625 c.p..
È stato inoltre aggiunto all’art. 624-bis c.p. un ultimo comma che prevede il divieto di equivalenza e di prevalenza delle circostanze attenuanti, diverse da quelle di cui agli artt. 98 e 625-bis c.p., eventualmente concorrenti con le aggravanti di cui all’art. 624-bis, comma 2, c.p..
Sulla scorta di tali premesse la S.C.ha ribadito il principio secondo cui, per i delitti di cui all’art. 624-bis c.p., pur a seguito della legge n. 103/2017, che ha apportato modifiche ai minimi edittali, si procede con citazione diretta a giudizio, ai sensi dell’art. 550 c.p.p..
Articolo 624 bis cod. pen.
Furto in abitazione e furto con strappoChiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da 927 euro a 1.500 euro.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.
La pena è della reclusione da da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell’articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all’articolo 61.
Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli art. 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all’art. 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.
Cassazione penale, sez. V, 3 aprile 2020, n. 11337