Cassazione penale, sez. IV, 19 gennaio 2006, n. 10134
«Mezzo fraudolento deve infatti intendersi, in base alla giurisprudenza di legittimità (v. Cass., sez. 1^, 17 dicembre 1991 n. 320, Sacco, rv. 191102; sez. 2^, 27 settembre 1990 n. 7840, Morena, rv. 187873; meno recentemente sez. 2^, 21 dicembre 1965 n. 1877), qualunque mezzo insidioso idoneo a far attenuare l’attenzione del possessore del bene nella difesa del patrimonio o che consenta di eludere più agevolmente le cautele poste da detentore a difesa delle cose.
Non può invece ritenersi l’esistenza dell’aggravante nel mero nascondimento della refurtiva a meno che non sia stato predisposto un mezzo che renda più agevole l’occultamento o più difficoltoso l’accertamento della sottrazione (per es. il doppio fondo di una borsa, un indumento da portare sotto gli indumenti normali e idoneo a contenere la refurtiva ecc.).
Nel caso in esame ( l’imputata si era limitata a nascondere i beni di consumo sottratti nella propria borsetta – n.d.r.) non può esservi dubbio che non esisteva alcun mezzo di questo genere per cui deve escludersi che ricorra l’aggravante contestata».
Cassazione penale, sez. IV, 19 gennaio 2006, n. 10134