Cassazione penale, sez. V, 14 marzo 2011, n. 10187
Secondo l’orientamento oramai costante della giurisprudenza di legittimità qualsiasi luogo nel quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata, come studi professionali, stabilimenti industriali ed esercizi commerciali è da ritenersi luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora.
È pertanto soggetto all’applicazione dell’art. 624 bis c.p. – norma che punisce con una pena più severa il furto commesso in abitazione rispetto all’ipotesi ordinaria – colui che commette il reato in uno studio professionale in quanto lo studio va considerato come privata dimora. La norma dell’art. 624 bis trova peraltro applicazione anche nel caso in cui, come nella fattispecie, il luogo nel momento del furto non è concretamente abitato.
Cassazione penale, sez. V, 14 marzo 2011, n. 10187