Consiglio di Stato, sez. V, 2 agosto 2010, n. 5084
In una gara di appalto, l’omessa allegazione di un documento o di una dichiarazione richiesti a pena di esclusione non può considerarsi alla stregua di un’irregolarità sanabile e, quindi, non ne è permessa l’integrazione o la regolarizzazione postuma, non trattandosi di rimediare a vizi puramente formali. Tale principio vale a maggior ragione nel caso in cui non sussistano equivoci o incertezze generati dall’ambiguità di clausole della Legge di gara, poiché a fronte di una clausola chiara di Lex specialis, la regolarizzazione darebbe luogo ad una violazione della par condicio fra i concorrenti. Inoltre, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, i criteri esposti ai fini dell’integrazione documentale riguardano semplici chiarimenti di documentazione meramente incompleta, mentre non possono servire a sopperire la radicale mancanza di un documento.
Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto che fosse stata legittimamente esclusa da una gara un’Impresa che non aveva prodotto il certificato dei carichi pendenti, prescritto dal bando, relativamente al Direttore tecnico cessato dalla carica nel triennio antecedente la gara stessa, non potendo, peraltro, tale omissione essere sanata dal fatto che era stata acclusa all’offerta una dichiarazione sostitutiva circa l’insussistenza di procedimenti in corso per l’applicazione di misure di prevenzione.
Consiglio di Stato, sez. V, 2 agosto 2010, n. 5084