TAR Lazio Roma, sez. II, 15 dicembre 2007, n. 13361
La vicenda oggetto della sentenza in commento è all’onor delle cronache.
Nel 2006, sorgono alcuni screzi fra il Comandante Generale della Guardia di Finanza Roberto Speciale ed il Vice-ministro dell’Economia Vincenzo Visco, in ordine al trasferimento di quattro Ufficiali del Corpo.
Pertanto il Ministro dell’economia, avocando a sé le funzioni in precedenza delegate in materia di GDF, convoca lo Speciale per rivolgergli la richiesta di dimissioni, offrendogli in cambio, tuttavia, la carica di Consigliere della Corte dei Conti.
Il Ministro, a fronte del rifiuto di tale offerta, in forza del DPR 1.6.2007, fa subentrare nelle funzioni di Comandante Generale della GDF Cosimo D’Arrigo, mancando di esplicitare contestualmente le ragioni della sostituzione.
Queste vengono comunicate in occasione di una successiva audizione, avanti al Senato della Repubblica, in occasione della quale il Ministro medesimo contesta, allo Speciale, inadempienze ed atti di slealtà di cui egli si sarebbe reso responsabile nello svolgimento del suo ufficio.
Ma Roberto Speciale impugna avanti al TAR del Lazio il provvedimento con il quale è stata disposta la sua sostituzione e gli atti ad esso correlati.
Il TAR accoglie il ricorso, disattese tutte le avverse eccezioni, avendo accertato nel procedimento di sostituzione vari profili di illegittimità.
In primis, i Giudici romani osservano come il gravato DPR 1.6.2007 sia sintomatico di sviamento di potere, essendosi con esso disposta la sostituzione del ricorrente, nella nota carica, senza una sua espressa rimozione che doveva essere adottata, in ipotesi, in forza di un distinto e previo provvedimento.
In altri termini viene ritenuta abnorme l’unione, in un atto unico, della revoca e della sostituzione che pur costituiscono due realtà giuridiche distinte.
Ulteriori elementi di illegittimità degli impugnati atti vengono ravvisati nell’omessa idonea comunicazione di avvio del procedimento e nella carenza di motivazione.
Facendo una considerazione incidentale in punto di merito, giustamente non condizionante la portata della decisione, il TAR del Lazio riconosce che la documentazione versata in atti rende ragione degli addebiti mossi da parte resistente allo Speciale, rivelando l’inidoneità di quest’ultimo agli uffici del grado e la necessità di allontanarlo da questi ultimi.
TAR Lazio Roma, sez. II, 15 dicembre 2007, n. 13361